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AVVISO – Tassa per il riconoscimento della cittadinanza italiana

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Si informa che con l’articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblicata sulla G.U. n. 143 del 23-6-2014, è stata apportata una modifica alla Tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli Uffici diplomatici e consolari, allegata al D. Lgs 3 febbraio 2011, n. 71.
Nello specifico, l’art. 5-bis, comma 1 del decreto legge stabilisce l’introduzione, nella sopracitata Tabella dei diritti consolari, dell’art. 7-bis: “Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne: euro 300,00”.

Pertanto, a decorrere dall’8 luglio 2014 tutti i soggetti maggiori di anni 18 che chiedano per se’ il riconoscimento della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo: in primo luogo iure sanguinis, ma anche nelle altre ipotesi di attribuzione ope legis della cittadinanza (iure matrimonii, in caso di straniera coniugata con italiano prima del 27.04.1983 e ove alla stessa non sia gia’ stato riconosciuto il possesso della cittadinanza tramite, per esempio, il rilascio di passaporto, di carta di identità o iscrizione in AIRE anteriormente al 08/07/2014, ovvero iuris communicatione in caso la domanda sia presentata nella maggiore eta’ del figlio) sono tenuti al pagamento della suddetta somma.
L’importo deve essere obbligatoriamente versato al momento della presentazione della domanda.
Trattandosi di contributo dovuto per la trattazione della pratica, esso è svincolato dall’esito dell’accertamento.

Per le istanze o dichiarazioni finalizzate all’elezione, all’acquisto, al riacquisto o alla concessione della cittadinanza rimane invariato il pagamento del contributo di euro 200,00 previsto dall’art. 9 bis  della L. 91/1992.

Restano esenti da contributi e diritti, invece, tutte le richieste di riconoscimento di cittadinanza – a qualsiasi titolo e comunque conseguita – presentate a nome di minorenni.