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Anagrafe Consolare Italiani Residenti all’Estero – AIRE

  1. INFORMAZIONI GENERALI E CHI DEVE ISCRIVERSI
  2. MODALITA’ ISCRIZIONE ALL’A.I.R.E.
  3. ISCRIZIONE DI MINORENNI CONVIVENTI CON UN SOLO GENITORE
  4. DECORRENZA DATA DI ISCRIZIONE
  5. SANZIONI PER MANCATA ISCRIZIONE ALL’A.I.R.E.
  6. AGGIORNAMENTO A.I.R.E. (INDIRIZZO)
  7. RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DELL’ISCRIZIONE A.I.R.E. DA UN COMUNE ITALIANO AD UN ALTRO COMUNE ITALIANO
  8. CERTIFICATO DI RESIDENZA

Per approfondimenti sull’argomento si suggerisce di visitare il sito istituzionale del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale


NOTA BENE: NON È CONSENTITO L’INVIO DI RICHIESTE DI SERVIZI CONSOLARI CONTESTUALMENTE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’A.I.R.E. (PER ES.: RICHIESTA PASSAPORTO, CARTA D’IDENTITÀ, CERTIFICATI, ECC.). Tali servizi potranno essere richiesti ed erogati solo dopo la ricezione dell’avviso formale di avvio della procedura di iscrizione/variazione A.I.R.E. al Comune competente, che verrà inviata al cittadino presso la sua casella email personale.


1) INFORMAZIONI GENERALI E CHI DEVE ISCRIVERSI

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con Legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore a 12 mesi.

Essa è gestita dai Comuni italiani e dal Ministero dell’Interno sulla base delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari. Dato che l’unico ente titolare delle funzioni anagrafiche è il Comune italiano, la richiesta d’iscrizione all’AIRE viene inoltrata al Comune competente, il quale provvede all’aggiornamento della posizione di residenza e delle liste elettorali. Ogni Comune italiano tiene un registro aggiornato dei suoi cittadini che risiedono all’estero (A.I.R.E.), così come ogni Consolato tiene uno schedario dei cittadini che risiedono nella propria Circoscrizione consolare (Anagrafe Consolare). Il Consolato svolge per il cittadino che risiede all’estero alcune delle funzioni che il Comune svolge per chi risiede in territorio italiano.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988), deve essere richiesta entro 90 giorni dall’arrivo nel Paese di nuova residenza e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali ad esempio:

  • passaporto e carta d’identità: è possibile ottenerli negli uffici consolari senza dover tornare in Italia. Nei Paesi europei gli uffici consolari rilasciano anche la carta d’identità ai cittadini iscritti all’A.I.R.E.;
  • possibilità di votare per corrispondenza per le elezioni politiche e i referendum nel Paese di residenza e, per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo, nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’Unione Europea;
  • riduzione del costo di biglietti ferroviari e navali e delle tariffe autostradali per recarsi a votare in Italia in occasione di elezioni amministrative;
  • si evita di pagare tasse non dovute e si ottiene un trattamento più favorevole previsto dagli accordi bilaterali, laddove presenti, per evitare le doppie imposizioni;
  • si ha accesso prioritario ai servizi notarili prestati dall’Ambasciata;
  • con l’iscrizione all’A.I.R.E. l‘Ufficio consolare conosce il recapito del connazionale nel Paese e potrà intervenire più facilmente se si dovesse trovare in difficoltà o in caso di emergenze.

Il servizio di iscrizione è gratuito.

L’iscrizione A.I.R.E. comporta la cancellazione della residenza dal territorio italiano (cancellazione dall’A.P.R. – Anagrafe della Popolazione Residente) e, una volta completata, viene notificata direttamente dal Comune al cittadino. La mancata notifica da parte del Comune non comporta necessariamente una mancata iscrizione all’A.I.R.E. Per eventuali verifiche i cittadini dovranno interpellare direttamente il proprio Comune, e non l’Ufficio consolare.

La legge consente anche di anticipare al proprio Comune la dichiarazione di trasferimento all’estero quando si lascia l’Italia (c.d. “pre-iscrizione”). Anche in questi casi entro 90 giorni dall’espatrio occorre comunque fare richiesta di iscrizione presso l’Ufficio Consolare competente.

2) MODALITÀ PER CHIEDERE L’ISCRIZIONE ALL’A.I.R.E.

A) tramite il portale FAST IT previa registrazione dell’utente nel sistema. Si tratta di una procedura facile e veloce che consente di risparmiare tempo. Il portale permette al cittadino di chiedere l’iscrizione A.I.R.E. compilando on-line il modulo di iscrizione, allegando il documento d’identità e la prova di residenza di tutti i membri della famiglia. Dopo la registrazione e dopo aver attivato il proprio account, è necessario accedere nuovamente al portale e aprire una pratica A.I.R.E. selezionando “Anagrafe Consolare e A.I.R.E.” (icona della pennetta) tra i servizi disponibili.
I messaggi del portale FAST IT sono unidirezionali e servono unicamente a notificare eventuali rifiuti o problemi delle pratiche presentate. Non si darà risposta ad eventuali conversazioni avviate tramite il portale.


CONSIGLI UTILI PER USARE LA PIATTAFORMA FAST IT

  • è necessario disporre di stampante e scanner,
  • se il documento di identità è scaduto, i suoi estremi non possono essere caricati sul portale all’atto dell’inserimento dati, in quanto non accettati dal sistema. Il documento dovrà comunque essere allegato assieme alla restante documentazione ai soli fini del riconoscimento e della verifica dell’esattezza dei dati anagrafici;
  • per la firma del modulo generato dal sistema esistono due possibilità:
    1. stampare la domanda su carta, firmarla a penna, fare la scansione digitale;
    2. firmare il file PDF con la propria firma digitale, senza stamparlo (per informazioni su come firmare digitalmente un documento si consiglia di visitare il sito web della Agid – Agenzia per l’Italia Digitale);
  • documenti d’identità: scansionare il documento d’identità di ogni singolo componente familiare o convivente;
  • prova di residenza: scansionare un documento comprovante la residenza nella Circoscrizione consolare che riporti l’esatto indirizzo dichiarato nella richiesta (v. sotto prove di residenza accettate);
  • quando si è in possesso dei tre file diversi (domanda, documenti e prova di residenza – dimensioni massime 1 MB) bisogna tornare sulla pagina di richiesta del servizio per concludere; se non si caricano i tre file non compare il bottone “Inviare la richiesta”;
  • se l’utente ha già aperto una utenza Prenot@Mi oppure una utenza FAST IT presso un altro Ufficio Consolare, prima di fare l’iscrizione deve spostare il suo account personale su entrambi i portali con la funzione “Cambio Sede”, portando la propria utenza su “Grecia > Atene”.

B) se non si dispone di PC, stampante o scanner oppure in caso di problemi tecnici – poiché non è possibile fornire assistenza personalizzata – la richiesta si può presentare per posta elettronica (all’indirizzo: cancelleria.atene@esteri.it), o tramite invio dei documenti cartacei in busta chiusa indirizzata alla Cancelleria Consolare c/o Ambasciata d’Italia (Sekeri 2 – 106 74 Atene), o infine personalmente in Cancelleria Consolare negli orari di ricezione del pubblico prenotando un appuntamento, curando che siano presenti:

  • apposito modulo firmato dal dichiarante;
  • fotocopia dei documenti d’identità italiani di tutti i componenti del nucleo familiare che sono residenti all’estero e che vivono nella stessa abitazione (passaporto, carta d’identità); in caso di coniuge straniero copia del documento nazionale.

La documentazione comprovante la residenza nella Circoscrizione consolare può essere una tra le seguenti e deve riportare l’indirizzo completo di residenza del richiedente:

  1. attestato di iscrizione di cittadino U.E. rilasciato dalla Polizia per stranieri ellenica (in greco si chiama “Veveosi eggrafis politi Evropaikis Enossis”);
  2. contratto di affitto/acquisto casa a proprio nome;
  3. fattura dell’energia elettrica, servizio idrico, telefono, gas (degli ultimi 3 mesi) intestata a proprio nome;
  4. bank statement;
  5. lettera conferma attribuzione Codice Fiscale ellenico;
  6. lettera ufficiale di un ente Ellenico (o datore di lavoro);
  7. lettera di conferma di frequenza dell’Università.

NOTA BENE:

L’indirizzo riportato nel modulo di richiesta deve coincidere a quello indicato nella prova di residenza.

Se non si è in possesso di una delle prove di cui sopra non sarà possibile procedere all’iscrizione A.I.R.E.

I cittadini che non sono ancora in possesso di un documento d’identità italiano possono presentare un documento d’identità straniero e una copia dell’atto di nascita rilasciato dal Comune italiano di riferimento.
I cittadini che hanno subito il furto/smarrimento del proprio documento d’identità possono presentare copia della denuncia sporta alle Autorità di Polizia e – se in loro possesso – una fotocopia del documento italiano rubato/smarrito. In ogni caso è necessario presentare anche la prova di residenza nella Circoscrizione consolare di competenza.

3) ISCRIZIONE A.I.R.E. DI MINORENNI CONVIVENTI CON UN SOLO GENITORE

Si precisa che l’iscrizione all’A.I.R.E. di un minore ha come unico scopo quello di attestare l’effettiva presenza (ovvero la dimora abituale) del cittadino minorenne all’estero e pertanto prescinde da eventuali controversie tra genitori che fanno seguito a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria italiana o locale.

I genitori di comune accordo stabiliscono quindi la residenza abituale del minore. La richiesta di iscrizione/variazione A.I.R.E. di un minore non convivente con entrambi i genitori deve essere sottoscritta da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale e corredata dalle copie dei documenti d’identità di entrambi i firmatari.

Laddove l’iscrizione riguardi un minorenne che risiede con uno solo dei genitori, l’altro genitore dovrà firmare l’apposito modulo di assenso.

4) DECORRENZA DATA D’ISCRIZIONE

In base al Decreto Legge 25 marzo 2019 n. 22 (c.d. “Decreto Brexit”) le iscrizioni A.I.R.E. effettuate dai Comuni in base a domande presentate agli uffici consolari a partire dal 26 marzo 2019, hanno decorrenza dalla data di presentazione della domanda, purché completa.

Si tratta di un’importante novità in termini di celerità procedurale e maggiore certezza, che allinea il regime applicabile agli italiani all’estero a quello già previsto in Italia per le iscrizioni nell’anagrafe della popolazione residente: in tal modo è stata introdotta una rilevante semplificazione nel rapporto tra amministrazione e cittadini residenti all’estero.

5) SANZIONI PER MANCATA ISCRIZIONE ALL’A.I.R.E.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.  Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

6) AGGIORNAMENTO A.I.R.E. (INDIRIZZO) E CANCELLAZIONE DALL’A.I.R.E.

Ogni successiva variazione dei dati di indirizzo deve essere comunicata tempestivamente – e comunque non oltre i 90 giorni – all’Ufficio Consolare, preferibilmente tramite il portale FAST IT.

Se non si dispone di PC, stampante o scanner o in caso di problemi tecnici, la richiesta può essere presentata per posta elettronica (all’indirizzo: cancelleria.atene@esteri.it), o tramite invio dei documenti cartacei in busta chiusa indirizzata alla Cancelleria Consolare c/o Ambasciata d’Italia (Sekeri 2 – 106 74 Atene), o infine personalmente in Cancelleria Consolare negli orari di ricezione del pubblico prenotando un appuntamento, curando che siano presenti:

  • richiesta di aggiornamento A.I.R.E. firmata dal dichiarante;
  • fotocopia dei documenti d’identità italiani di tutti i componenti del nucleo familiare che sono residenti all’estero e che vivono nella stessa abitazione (passaporto, carta d’identità); in caso di coniuge straniero copia del documento nazionale;
  • documentazione comprovante il nuovo indirizzo di residenza nella Circoscrizione consolare come già elencata a proposito dell’iscrizione all’A.I.R.E. (vedi sopra).

Nel caso di trasferimento in altra Circoscrizione consolare, occorre iscriversi all’A.I.R.E. dell’Ambasciata/Consolato d’Italia competente per il luogo di nuova residenza, utilizzando il portale Fast.it, dopo aver modificato nel portale stesso l’Ambasciata/Consolato d’Italia di riferimento. All’atto dell’iscrizione dovrà essere fatto presente che si proviene dalla Grecia, dove si è iscritti all’A.I.R.E.

Nel caso infine di rimpatrio in Italia, gli interessati dovranno recarsi al più presto presso l’anagrafe comunale, riportando di essere attualmente iscritti all’A.I.R.E. presso l’Ambasciata d’Italia in Atene. Sarà quindi il Comune, a completamento della richiesta di registrazione in A.P.R. (Anagrafe della Popolazione Residente) a chiudere la posizione in questo Schedario consolare.

7) RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DELL’ISCRIZIONE A.I.R.E. DA UN COMUNE ITALIANO AD UN ALTRO COMUNE ITALIANO

I cittadini già iscritti nell’A.I.R.E. di un Comune che per ragioni di famiglia o di convenienza desiderano cambiare Comune A.I.R.E. possono presentare richiesta di trasferimento dell’iscrizione presso un altro Comune, ma unicamente nei seguenti casi previsti dalla legge:

  • trasferimento nell’A.I.R.E. di un Comune nella cui A.P.R. (Anagrafe della Popolazione Residente in Italia) o nella cui A.I.R.E. sono iscritti membri del proprio nucleo familiare;
  • trasferimento nel Comune già di residenza di un ascendente vivente.

In tutti i casi il trasferimento è soggetto alla valutazione dei due Comuni interessati. In casi diversi da quelli sopra elencati il trasferimento è soggetto alla valutazione dei due Comuni interessati. Le persone che non sono iscritte all’A.I.R.E. non possono presentare direttamente la domanda di trasferimento presso un altro Comune ma devono prima procedere all’iscrizione nel Comune di ultima residenza in Italia. Solo dopo aver ricevuto la formale notifica dell’iscrizione possono chiedere il trasferimento ad altro Comune A.I.R.E.

8) CERTIFICATO DI RESIDENZA

In merito alle certificazioni, dal 15 novembre 2021 i cittadini iscritti nelle anagrafi italiane (sia A.P.R. che A.I.R.E.) hanno la possibilità di richiedere direttamente online diversi tipi di certificati anagrafici, incluso il certificato di residenza. Il rilascio di tali certificati è gratuito. Il richiedente deve essere in possesso di una identità digitale (CIE, SPID o CNS) dal momento che tale modalità è ormai l’unica in Italia per accedere ai servizi telematici erogati dalla Pubblica Amministrazione.

Il sito al quale è necessario connettersi è https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/. In particolare, relativamente alla residenza, l’Ambasciata può rilasciare un certificato di iscrizione allo Schedario consolare, la cui accettabilità dovrà essere verificata previamente dall’interessato con l’ufficio a cui deve essere presentato. Ciò in quanto il certificato di residenza può essere emesso solo dal Comune di iscrizione A.I.R.E. Il servizio è soggetto al versamento delle percezioni consolari (vedi la pagina: tariffe consolari).