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Attività procedimentale degli Uffici consolari all’estero

Di seguito viene descritta l’attività procedimentale degli Uffici consolari all’estero per la certificazione dei lavori eseguiti all’estero dalle imprese italiane:

  1. Il Consolato accredita all’emissione dei certificati di lavori eseguiti all’estero uno o più professionisti, e ne dà adeguata pubblicità sul proprio sito Internet.
  2. L’impresa comunica al Consolato competente per territorio la necessità di certificare un’opera realizzata all’estero. Nel caso l’impresa presenti la richiesta ad un Consolato diverso da quello nella cui circoscrizione è stata realizzata l’opera, sarà reindirizzato al Consolato competente.
  3. La Sede comunica all’impresa l’elenco dei professionisti accreditati. Laddove non esistano tecnici di fiducia nella circoscrizione consolare in cui è stata realizzata l’opera, è possibile per l’impresa affidarsi a tecnici di fiducia accreditati presso circoscrizioni consolari o Paesi limitrofi a quello in cui è stata realizzata l’opera.
  4. Il tecnico di fiducia – scelto autonomamente dall’impresa tra quelli indicati nell’elenco fornito dalla Sede, previa verifica delle condizioni di incompatibilità – produce un certificato conforme al modello B semplificato. Il certificato viene consegnato alla Sede in formato elettronico e cartaceo datato, timbrato e firmato dal professionista e corredato di autocertificazione circa l’insussistenza delle condizioni di incompatibilità.
  5. Ove necessario, il certificato conforme al modello B semplificato è debitamente legalizzato e completo di traduzione conforme rilasciata dall’Ufficio Consolare, ovvero eseguita da un traduttore ufficiale.
  6. L’Ufficio Consolare verifica che il timbro e la firma presenti sul certificato corrispondano ad uno dei tecnici accreditati, quindi trasmette i dati alla struttura centrale del MAECI.

Costo del servizio reso dagli Uffici all’estero

L’impresa richiedente è tenuta al pagamento del servizio fissato, per il solo inserimento dati, in € 100.00 per un certificato costituito da un massimo di 8 pagine, e in € 10.00 per ogni pagina in più. Tale importo è soggetto a revisione biennale.

L’importo è corrisposto direttamente alla Sede interessata mediante bonifico bancario sul proprio conto corrente di gestione (i cui estremi saranno comunicati alle ditte richiedenti contestualmente all’invio dell’elenco dei tecnici di fiducia). La causale dovrà indicare: corrispettivo di “servizio alle imprese per CEL, cod. 302” e riportare i dati identificativi della ditta/tecnico versante.

Attività procedimentale della struttura centrale del MAECI

Con la convalida dei dati inseriti dalla Sede estera, la struttura centrale del Ministero provvede all’inserimento del certificato nel casellario informatico di cui all’articolo 8 del DPR 207/2010.