I casi più frequenti di perdita della cittadinanza sono conseguenti alla naturalizzazione straniera avvenuta prima del 16.08.1992 (data di entrata in vigore della Legge n. 91/1992), ovvero per rinuncia alla cittadinanza, avvenuta anche successivamente a tale data.
Siccome però la casistica di perdita può essere varia, si suggerisce di prendere contatto con la Cancelleria consolare per analizzare il caso specifico prima di presentare la richiesta e pagare le percezioni consolari relative.
In tutti i casi il riacquisto della cittadinanza prevede il trasferimento in Italia e la registrazione di residenza presso un Comune italiano, ove la procedura si concluderà.
Si potrà riacquistare la cittadinanza scegliendo tra due possibili strade, che si differenziano sostanzialmente nella tempistica per il riacquisto:
- Prima opzione (ai sensi dell’art. 13, lettera c) della Legge): il richiedente rende un’apposita dichiarazione in Ambasciata e si trasferisce in Italia, dove stabilisce la residenza entro 12 mesi dalla data della stessa a pena di inefficacia della dichiarazione stessa. La tempistica di completamento della procedura da parte comunale può variare. Si consiglia quindi di prendere previo contatto con il Comune per ogni ulteriore informazione al riguardo.
- Seconda opzione (ai sensi dell’art. 13, lettera d) della Legge): il richiedente si trasferisce in Italia e si registra quale residente presso un Comune senza bisogno di fare alcuna dichiarazione, ma facendo presente all’ufficio di anagrafe comunale l’intenzione di riacquistare la cittadinanza italiana. Trascorsi 365 giorni dalla registrazione di residenza, l’interessato riacquista automaticamente la cittadinanza. Anche in questo caso si consiglia di prendere previo contatto con il Comune per ogni ulteriore informazione al riguardo.
In entrambi i casi sarà quindi il Comune italiano di residenza a finalizzare la procedura di riacquisto della cittadinanza.
Le istruzioni che seguono si riferiscono alla prima opzione, poiché nella seconda non è prevista alcuna procedura da parte dell’Ambasciata.
Nota bene: Il figlio minorenne di colui che riacquista la cittadinanza la riacquista anche lui purché residente allo stesso indirizzo del genitore alla data del riacquisto.
Condizioni e requisiti
- Residenza in Grecia del richiedente: per poter richiedere il riacquisto della cittadinanza presso l’Ambasciata d’Italia ad Atene è necessario che l’interessato sia residente in Grecia.
- Avvenuta registrazione della perdita di cittadinanza: condizione indispensabile per il riacquisto è l’avvenuta registrazione della perdita di cittadinanza da parte del Comune. È quindi necessario consegnare all’Ambasciata una “copia integrale dell’atto di nascita”, da richiedere al Comune italiano, su cui deve risultare l’annotazione di perdita della cittadinanza.
- Dichiarazione in Ambasciata: per poter procedere con il riacquisto di cittadinanza in Italia, occorre firmare una dichiarazione di intenti, che può essere resa in Ambasciata (oppure direttamente al Comune), alla presenza di due testimoni che non siano membri del nucleo familiare, siano in grado di comprendere la lingua italiana e siano muniti di documento di identità. Occorrerà anche specificare presso quale Comune italiano si intende fissare la residenza, in quanto tale indicazione sarà inclusa nella dichiarazione. A tale riguardo, si consiglia di prediligere il Comune di nascita, ovvero quello in cui sono registrati gli atti di stato civile del richiedente, così da agevolare il Comune nella procedura. L’interessato dovrà quindi prenotare un appuntamento per “cittadinanza” con l’Ambasciata attraverso il portale Prenot@mi. Stante il fatto che l’ufficio deve predisporre la dichiarazione, si suggerisce caldamente di prendere contatto via email prima di fissare l’appuntamento, così da poter verificare il possesso di tutta la documentazione necessaria e ridurre quindi i tempi di trattazione della richiesta, evitando in particolare di doversi recare presso la Cancelleria consolare più di una volta. All’appuntamento sarà richiesto di consegnare il modulo di richiesta, oltre ai propri documenti di identità e di cittadinanza e ai documenti di identità dei due testimoni.
- Pagamento: per il riacquisto della cittadinanza è previsto il pagamento del contributo di 250 Euro, da effettuarsi prima della firma della dichiarazione di cui al punto precedente, attraverso qualsiasi banca, utilizzando le coordinate bancarie di seguito indicate. È necessario presentare all’Ambasciata la copia della ricevuta del bonifico bancario.
Beneficiario: MINISTERO DELL’INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA
Nome della Banca: POSTE ITALIANE S.P.A.
Indirizzo della Banca: Viale Europa 175 – 00144 ROMA
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Riacquisto cittadinanza ex art. 13 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO).
Procedura
A seguito della firma della dichiarazione l’Ambasciata invia il documento al Comune prescelto dall’interessato, il quale a quel punto ha 12 mesi dalla data di firma della dichiarazione stessa per stabilire la residenza in Italia, presso detto Comune.
Entro i primi 8 giorni dall’arrivo l’interessato deve richiedere il permesso di soggiorno per “riacquisto cittadinanza” che autorizza il richiedente a rimanere per un anno (o per il tempo altrimenti necessario al completamento della procedura, il permesso è comunque rinnovabile). La richiesta si fa attraverso gli Uffici Postali, ove si può ottenere il kit di modulistica necessario che serve per richiedere il permesso di soggiorno e spedire il tutto per posta con gli altri documenti richiesti.
Con la ricevuta postale dell’avvenuta spedizione della richiesta del permesso di soggiorno per “riacquisto cittadinanza” e la copia della dichiarazione firmata in Ambasciata, il richiedente dovrà poi recarsi in Comune con il passaporto straniero e richiedere di essere iscritto nell’anagrafe della popolazione residente, nonché al Servizio Sanitario Nazionale. Laddove il richiedente non avesse firmato una dichiarazione in Ambasciata prima di lasciare il Paese estero, dovrà dichiarare che vuole firmare la dichiarazione per il riacquisto della cittadinanza ai sensi dell’art. 13 comma c) della legge 91/1992.
È possibile che vengano richiesti eventuali documenti ulteriori per l’iscrizione anagrafica (ad esempio documentazione che dimostri che effettivamente si risiede presso quell’indirizzo, lettera di invito dei parenti, o altro). Si suggerisce di prendere previo contatto con il Comune per ogni ulteriore informazione al riguardo.
A seguito della richiesta dell’interessato, il Comune iscrive lo straniero nell’Anagrafe della Popolazione Residente e quindi effettua i dovuti controlli sulla residenza attraverso i vigili urbani o altro impiegato comunale autorizzato.
Verificata l’effettiva residenza nel territorio comunale, il Comune richiede la finalizzazione della procedura all’Ambasciata (che dovrà a quel punto attestare il possesso di tutti i requisiti da parte del richiedente, incluso quello della residenza) e quindi emetterà la dichiarazione di riacquisto della cittadinanza.
A questo punto, se e quando l’interessato si trasferisse nuovamente all’estero, questi dovrà iscriversi all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) presso l’Ambasciata/Consolato italiano di competenza. Per agevolare tale iscrizione è consigliabile richiedere al Comune un certificato di cittadinanza che specifichi la data dell’avvenuto riacquisto. Detto certificato dovrà essere inviato all’Ambasciata/Consolato insieme alla richiesta di iscrizione all’A.I.R.E. e agli altri documenti necessari.
Nota bene: per le traduzioni consultare questa pagina.
Per ogni ulteriore informazione sulla cittadinanza italiana è possibile visitare il sito del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.