{"id":2154,"date":"2023-11-14T16:10:22","date_gmt":"2023-11-14T13:10:22","guid":{"rendered":"https:\/\/ambatene.esteri.it\/?page_id=2154"},"modified":"2025-06-17T13:22:11","modified_gmt":"2025-06-17T10:22:11","slug":"il-tecnico-di-fiducia","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambatene.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/certificazione-dei-lavori-eseguiti-allestero-dalle-imprese-italiane\/il-tecnico-di-fiducia\/","title":{"rendered":"Il tecnico di fiducia"},"content":{"rendered":"<p><strong>Riferimento normativo<\/strong><\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 84, comma 2 de D.P.R. n. 207\/2010, \u201cla certificazione \u00e8 rilasciata, su richiesta dell\u2019interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli Affari Esteri\u201d.<\/p>\n<p><strong>Natura del rapporto fiduciario<\/strong><\/p>\n<p>La disposizione citata presuppone dunque che presso la Sede sia presente almeno un \u201ctecnico di fiducia\u201d cui l\u2019impresa possa ricorrere per ottenere la compilazione del modello B semplificato, e dunque la certificazione dei lavori eseguiti. Per \u201ctecnico di fiducia\u201d si intende un professionista in possesso dei requisiti necessari per adempiere correttamente al mandato richiesto dalla legge italiana. La \u201cfiducia\u201d consiste pertanto nella verifica che i requisiti professionali del tecnico corrispondono alle indicazioni espresse dalla normativa. La Sede \u00e8 tenuta ad informare i professionisti interessati circa le conseguenze civili e penali per false attestazioni.<\/p>\n<p><strong>\u00a0Accreditamento dei tecnici<\/strong><\/p>\n<p>Per ottenere l\u2019accreditamento il tecnico deve:<\/p>\n<ol>\n<li>possedere i requisiti giuridici per emettere la certificazione, requisiti che si concretizzano generalmente nell\u2019iscrizione al corrispondente ordine professionale (ingegneri o architetti);<\/li>\n<li>possedere i requisiti tecnico-professionali che, in base all\u2019ordinamento dello Stato in cui \u00e8 stata realizzata l\u2019opera, sono necessari per certificare la medesima;<\/li>\n<li>avere cognizione della normativa italiana. In particolare, il Codice dei contratti (Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36) e il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.<\/li>\n<li>In materia di accreditamento del tecnico di fiducia \u00e8 opportuno precisare che:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li>il requisito sub a) pu\u00f2 ben comprendere quello sub b), assorbendolo interamente;<\/li>\n<li>per dirimere ogni dubbio sui requisiti sub a) e b) \u00e8 opportuno prendere contatti con il competente ordine professionale locale;<\/li>\n<li>il requisito sub c) \u00e8 autocertificabile da parte dell\u2019interessato con le modalit\u00e0 e le prescrizioni di cui all\u2019art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;<\/li>\n<li>\u00e8 sempre possibile accreditare tecnici italiani, debitamente iscritti nell\u2019Ordine professionale competente, nel qual caso il possesso dei requisiti summenzionati \u00e8 realizzato implicitamente;<\/li>\n<li>l\u2019accreditamento di tecnici italiani avviene presso le Sedi estere;<\/li>\n<li>in virt\u00f9 di quanto disposto dall\u2019art. 84 del D.P.R. n. 207\/2010, i tecnici in servizio al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sono accreditati presso tutte le Sedi all\u2019estero.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>La Sede provvede a custodire l\u2019elenco dei professionisti accreditati con il deposito del timbro e della firma per la verifica al momento della consegna del certificato da parte dell\u2019Impresa.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Compatibilit\u00e0 e verifiche<\/strong><\/p>\n<p>Il tecnico che emette il certificato non pu\u00f2 essere:<\/p>\n<ul>\n<li>dipendente a qualsiasi titolo di una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato;<\/li>\n<li>titolare a qualsiasi titolo, personalmente o come rappresentante di societ\u00e0, di un rapporto contrattuale con una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato;<\/li>\n<li>titolare di cariche legali di qualsiasi natura presso imprese controllate o collegate con una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato<\/li>\n<li>congiunto sino al terzo grado con uno qualsiasi dei rappresentanti legali di una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le circostanze di cui sopra sono autocertificate dal professionista in allegato a ciascun certificato.<\/p>\n<p>All\u2019atto di accreditamento del tecnico di fiducia, la Sede \u00e8 tenuta a verificare presso gli Enti locali competenti (ordini professionali, Universit\u00e0) l\u2019autenticit\u00e0 dei requisiti prodotti secondo la norma locale (laurea, abilitazione, iscrizione all\u2019ordine). In caso negativo, oltre a rifiutare l\u2019accreditamento, \u00e8 data comunicazione alle Autorit\u00e0 giudiziarie e professionali competenti.<\/p>\n<p>Laddove il professionista iscritto manifesti palese disconoscenza della norma di cui trattasi, ovvero risulti aver emesso certificazioni false o inesatte, ovvero risulti affetto da condizioni di incompatibilit\u00e0, il medesimo \u00e8 immediatamente cancellato d\u2019ufficio dall\u2019elenco dei tecnici accreditati; contestualmente \u00e8 data comunicazione alle Autorit\u00e0 giudiziarie e professionali competenti italiane e locali.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Compiti del tecnico di fiducia<\/strong><\/p>\n<p>Il tecnico di fiducia deve compilare, in formato cartaceo e informatico, il modello B semplificato predisposto dall\u2019AVCP compilato in tutti i suoi campi, ove esistenti, sulla base delle informazioni desunte dall0eventuale ispezione dell\u2019opera eseguita e dall\u2019esame dei documenti contrattuali e contabili dei lavori. In particolare, al tecnico di fiducia compete l\u2019individuazione, per l\u2019opera da certificare, delle categorie e classi di lavori con riferimento al D.P.R. n. 207\/2010, art. 61 e Allegato A; il modulo cos\u00ec compilato deve essere consegnato alla Sede in formato cartaceo datato, firmato e timbrato con gli estremi dell\u2019iscrizione all\u2019ordine professionale di appartenenza con allegata l\u2019autocertificazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilit\u00e0, unitamente al\u00a0<em>file<\/em>\u00a0\u2013 su supporto fisico ovvero inviato tramite PEC \u2013 nel formato predisposto dal Ministero.<\/p>\n<p>Si sottolinea che la certificazione in parola non costituisce, sotto alcun profilo tecnico o giuridico, documento sostitutivo del Certificato di collaudo statico n\u00e9 tecnico amministrativo. Se esiste un Certificato di collaudo \u00e8 acquisito agli atti del certificatore.<\/p>\n<p><strong>\u00a0Onorario del tecnico di fiducia<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019onorario del tecnico di fiducia della Sede \u00e8 concordato direttamente tra il professionista e l\u2019impresa richiedente.<\/p>\n<p><strong>\u00a0Il tecnico di fiducia del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019elenco dei tecnici di fiducia del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale \u00e8 comunicato a tutte le Sedi estere, che provvedono ad aggiungerli al proprio elenco di soggetti abilitati all\u2019emissione delle certificazioni.<\/p>\n<p>Il reclutamento dei tecnici di fiducia del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale da parte delle imprese per l\u2019emissione dei certificati avviene con le stesse modalit\u00e0 dei tecnici di fiducia delle Sedi, essendo unico l\u2019elenco dei soggetti abilitati per ciascuna Sede. Nel caso in cui il modello B semplificato sia compilato da un tecnico di fiducia del Ministero, il medesimo provveder\u00e0 altres\u00ec direttamente all\u2019inserimento del certificato nel casellario informatico di cui all\u2019articolo 8 del D.P.R. n. 207\/2010.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Riferimento normativo Ai sensi dell\u2019art. 84, comma 2 de D.P.R. n. 207\/2010, \u201cla certificazione \u00e8 rilasciata, su richiesta dell\u2019interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli Affari Esteri\u201d. 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