{"id":1078,"date":"2018-04-10T09:30:58","date_gmt":"2018-04-10T06:30:58","guid":{"rendered":"https:\/\/ambatene.esteri.it\/news\/dall_ambasciata\/2018\/04\/indennizzo-alle-vittime-di-reati\/"},"modified":"2018-04-10T09:30:58","modified_gmt":"2018-04-10T06:30:58","slug":"indennizzo-alle-vittime-di-reati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambatene.esteri.it\/it\/news\/dall_ambasciata\/2018\/04\/indennizzo-alle-vittime-di-reati\/","title":{"rendered":"Indennizzo alle vittime di reati violenti intenzionali. Diritto all&#8217;indennizzo per i fatti commessi prima della legge 122\/2016. Forme di esercizio del diritto."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">In relazione all\u2019indennizzo alle vittime di reati violenti intenzionali (Direttiva 2004\/80\/CE), \u00e8 disponibile sul sito internet del Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana un\u2019informativa (in italiano, francese ed inglese) sulle forme di esercizio del diritto all\u2019indennizzo. Per i dettagli sulla disciplina nazionale e sulle modalit\u00e0 di presentazione della domanda clicca qui.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La legge europea 7 luglio 2016, n. 122, riconosce dal 23 luglio 2016 (data di entrata in vigore) il diritto all\u2019indennizzo ai cittadini dell\u2019Unione europea vittime di reati intenzionali violenti, ivi compreso quello di sfruttamento del lavoro e ad eccezione dei reati di percosse e lesioni semplici, ove sia stata inutilmente esercitata la pretesa risarcitoria nei confronti dell\u2019autore del reato o di altri soggetti civilmente responsabili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019indennizzo viene elargito, fatte salve le provvidenze gi\u00e0 previste da altre disposizioni di legge per determinati reati, se pi\u00f9 favorevoli, per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, ad eccezione dei fatti di violenza sessuale e di omicidio in favore delle cui vittime \u00e8 corrisposto anche in assenza di spese mediche e assistenziali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019importo \u00e8 stabilito per il reato di omicidio in euro 7.200, nonch\u00e9, in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che \u00e8 o \u00e8 stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, in euro 8.200 esclusivamente in favore dei figli della vittima; per il reato di violenza sessuale, con esclusione dell\u2019ipotesi in cui ricorra l\u2019attenuante della minore gravit\u00e0, l\u2019importo \u00e8 determinato in euro 4.800; per i reati diversi da quelli di omicidio e violenza sessuale, l\u2019importo destinato a rifondere le spese mediche e assistenziali \u00e8 stabilito in una somma massima di euro 3.000.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con successiva legge 20 novembre 2017, n. 167, l\u2019indennizzo \u00e8 stato riconosciuto anche alla vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della legge 7 luglio 2016, n. 122 (23 luglio 2016). La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge 20 novembre 2017, n. 167.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La legge \u00e8 entrata in vigore il 12 dicembre 2017.<br \/><strong>Il termine di scadenza \u00e8 il 12 aprile 2018<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il cittadino dell\u2019Unione potr\u00e0 rivolgersi all\u2019Autorit\u00e0 di assistenza del proprio Paese per ricevere le informazioni essenziali relative al sistema di indennizzo previsto dallo Stato membro dell\u2019Unione europea in cui \u00e8 stato commesso il reato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"In relazione all\u2019indennizzo alle vittime di reati violenti intenzionali (Direttiva 2004\/80\/CE), \u00e8 disponibile sul sito internet del Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana un\u2019informativa (in italiano, francese ed inglese) sulle forme di esercizio del diritto all\u2019indennizzo. 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