VOTO PER CORRISPONDENZA DEI CITTADINI ITALIANI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO PER MOTIVI DI SERVIZIO O MISSIONI INTERNAZIONALI.
Ai sensi del Decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, possono votare per corrispondenza, previa apposita dichiarazione, le seguenti tipologie di elettori temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali:
- appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all’estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;
- dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all’estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all’estero, secondo quanto attestato dall’Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi e inferiore a dodici mesi, ovvero non siano comunque tenuti ad iscriversi all’AIRE ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero, i loro familiari conviventi;
- professori e ricercatori universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, titolari di incarichi e contratti ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all’estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e non più di dodici mesi che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all’estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all’estero, i loro familiari conviventi.
Tali elettori votano per la circoscrizione della Camera dei Deputati e la circoscrizione del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma Capitale.
La procedura da seguire per l’ammissione al voto dipende dalla categoria di appartenenza:
- I militari e i dipendenti pubblici dovranno trasmettere la dichiarazione al comando o amministrazione di appartenenza entro il 35° giorno antecedente alla data delle votazioni in Italia. I familiari conviventi dei dipendenti pubblici, qualora non iscritti all’AIRE, dovranno presentare anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente.
- I professori universitari dovranno far pervenire la dichiarazione, entro il 35° giorno antecedente alla data delle votazioni in Italia, direttamente all’Ambasciata/Consolato di riferimento, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti i requisiti di servizio e permanenza all’estero previsti dalla norma. I familiari conviventi dovranno presentare anche la dichiarazione sostitutiva relativa allo stato di familiare convivente, qualora non iscritti all’AIRE.
I cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missione internazionale esprimono il voto per corrispondenza anche negli Stati con i quali il Governo italiano non ha potuto concludere apposite intese e negli Stati con intese ma la cui situazione politica o sociale non consente l’esercizio del diritto del voto. A differenza di quanto disposto per i residenti in tali Stati, in nessun caso è previsto un rimborso del costo del biglietto.
I cittadini italiani che si trovino temporaneamente all’estero e non appartengano alle tre categorie sopraindicate potranno votare esclusivamente recandosi in Italia presso le sezioni istituite nel proprio comune di iscrizione nelle liste elettorali.
Eventuali chiarimenti sulle disposizioni di legge possono essere richiesti a politiche2013@esteri.it
Informazioni circa la propria posizione anagrafica o elettorale possono, invece, essere fornite esclusivamente dal consolato di riferimento.