Il decreto del Ministro della Salute dell’1 febbraio 1996 in materia di cure ospedaliere urgenti prestate dal Servizio sanitario nazionale prevede, all’art. 2, comma 2, che “ai cittadini italiani residenti all’estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato certificato dall’Ufficio consolare italiano competente per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate, a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell’anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie”.
In attuazione della disposizione citata, per poter accedere all’assistenza sanitaria urgente in caso di temporaneo soggiorno in patria, il cittadino emigrato doveva produrre alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) un certificato consolare che attestasse tale status.
La recente legge 12 novembre 2011, n. 183, nell’innovare il predetto T.U., ha precisato che le amministrazioni pubbliche non possono rifiutarsi di acquisire le dichiarazioni sostitutive, né accettare o richiedere certificati o atti di notorietà. Tali comportamenti sono infatti espressamente qualificati, dalla nuova formulazione dell’articolo 74, come violazione dei doveri d’ufficio.
Quindi, alla luce della vigente disciplina in tema di autocertificazioni e sulla base di quanto specificato dal Ministero della Salute – la condizione di emigrato di cui all’art. 2, comma 2 del citato decreto, presupposto per la fruizione delle prestazioni sanitarie ivi previste, non deve più essere attestata dall’Autorità consolare poiché più semplicemente autocertificabile mediante dichiarazione sostitutiva presso le ASL di competenza. Il riconoscimento del diritto e’ da intendersi tuttora circoscritto alle ipotesi di connazionali nati in Italia e successivamente espatriati per ragioni lavorative.