Riferimento normativo
Ai sensi dell’art. 84, comma 2 de D.P.R. n. 207/2010, “la certificazione è rilasciata, su richiesta dell’interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli Affari Esteri”.
Natura del rapporto fiduciario
La disposizione citata presuppone dunque che presso l’Ufficio consolare sia presente almeno un “tecnico di fiducia” cui l’impresa possa ricorrere per ottenere la compilazione del modello B semplificato, e dunque la certificazione dei lavori eseguiti. Per “tecnico di fiducia” si intende un professionista in possesso dei requisiti necessari per adempiere correttamente al mandato richiesto dalla legge italiana. La “fiducia” consiste pertanto nella verifica che i requisiti professionali del tecnico corrispondono alle indicazioni espresse dalla normativa. L’Ufficio consolare è tenuto ad informare i professionisti interessati circa le conseguenze civili e penali per false attestazioni.
Accreditamento dei tecnici
Per ottenere l’accreditamento il tecnico deve:
- possedere i requisiti giuridici per emettere la certificazione, requisiti che si concretizzano generalmente nell’iscrizione al corrispondente ordine professionale (ingegneri o architetti);
- possedere i requisiti tecnico-professionali che, in base all’ordinamento dello Stato in cui è stata realizzata l’opera, sono necessari per certificare la medesima;
- avere cognizione della normativa italiana. In particolare, il Codice dei contratti (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e il relativo Regolamento di esecuzione (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2020, n. 207).
In materia di accreditamento del tecnico di fiducia è opportuno precisare che:
- il requisito sub a) può ben comprendere quello sub b), assorbendolo interamente;
- per dirimere ogni dubbio sui requisiti sub a) e b) è opportuno prendere contatti con il competente ordine professionale locale;
- il requisito sub c) è autocertificabile da parte dell’interessato con le modalità e le prescrizioni di cui all’art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- è sempre possibile accreditare tecnici italiani, debitamente iscritti nell’Ordine professionale competente, nel qual caso il possesso dei requisiti summenzionati è realizzato implicitamente;
- l’accreditamento di tecnici italiani avviene presso le Sedi estere;
- in virtù di quanto disposto dall’art. 84 del D.P.R. n. 207/2010, i tecnici in servizio al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sono accreditati presso tutte le Sedi all’estero.
L’Ufficio consolare provvede a custodire l’elenco dei professionisti accreditati con il deposito del timbro e della firma per la verifica al momento della consegna del certificato da parte dell’Impresa.
Compatibilità e verifiche
Il tecnico che emette il certificato non può essere:
- dipendente a qualsiasi titolo di una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato;
- titolare a qualsiasi titolo, personalmente o come rappresentante di società, di un rapporto contrattuale con una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato;
- titolare di cariche legali di qualsiasi natura presso imprese controllate o collegate con una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato
- congiunto sino al terzo grado con uno qualsiasi dei rappresentanti legali di una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato.
Le circostanze di cui sopra sono autocertificate dal professionista in allegato a ciascun certificato.
All’atto di accreditamento del tecnico di fiducia, l’Ufficio consolare è tenuto a verificare presso gli Enti locali competenti (ordini professionali, Università) l’autenticità dei requisiti prodotti secondo la norma locale (laurea, abilitazione, iscrizione all’ordine). In caso negativo, oltre a rifiutare l’accreditamento, è data comunicazione alle Autorità giudiziarie e professionali competenti.
Laddove il professionista iscritto manifesti palese disconoscenza della norma di cui trattasi, ovvero risulti aver emesso certificazioni false o inesatte, ovvero risulti affetto da condizioni di incompatibilità, il medesimo è immediatamente cancellato d’ufficio dall’elenco dei tecnici accreditati; contestualmente è data comunicazione alle Autorità giudiziarie e professionali competenti italiane e locali.
Compiti del tecnico di fiducia
Il tecnico di fiducia deve compilare, in formato cartaceo e informatico, il modello B semplificato predisposto dall’AVCP compilato in tutti i suoi campi, ove esistenti, sulla base delle informazioni desunte dall0eventuale ispezione dell’opera eseguita e dall’esame dei documenti contrattuali e contabili dei lavori. In particolare, al tecnico di fiducia compete l’individuazione, per l’opera da certificare, delle categorie e classi di lavori con riferimento al D.P.R. n. 207/2010, art. 61 e Allegato A; il modulo così compilato deve essere consegnato all’Ufficio consolare in formato cartaceo datato, firmato e timbrato con gli estremi dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza con allegata l’autocertificazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità, unitamente al file – su supporto fisico ovvero inviato tramite PEC – nel formato predisposto dal Ministero.
Si sottolinea che la certificazione in parola non costituisce, sotto alcun profilo tecnico o giuridico, documento sostitutivo del Certificato di collaudo statico né tecnico amministrativo. Se esiste un Certificato di collaudo è acquisito agli atti del certificatore.
Onorario del tecnico di fiducia
L’onorario del tecnico di fiducia della Sede è concordato direttamente tra il professionista e l’impresa richiedente.
Il tecnico di fiducia del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
L’elenco dei tecnici di fiducia del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è comunicato a tutte le Sedi consolari, che provvedono ad aggiungerli al proprio elenco di soggetti abilitati all’emissione delle certificazioni.
Il reclutamento dei tecnici di fiducia del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale da parte delle imprese per l’emissione dei certificati avviene con le stesse modalità dei tecnici di fiducia delle Sedi, essendo unico l’elenco dei soggetti abilitati per ciascuna Sede. Nel caso in cui il modello B semplificato sia compilato da un tecnico di fiducia del Ministero, il medesimo provvederà altresì direttamente all’inserimento del certificato nel casellario informatico di cui all’articolo 8 del D.P.R. n. 207/2010.