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Richiesta di cittadinanza per “matrimonio” o per “unione civile tra persone dello stesso sesso”

 

1. Cenni normativi

In conformità alla normativa in vigore, che richiede la conoscenza della lingua italiana, le informazioni relative alla cittadinanza per matrimonio vengono fornite in italiano.
Coloro che richiedono la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile devono essere a conoscenza dei doveri nei confronti della Repubblica italiana, primi fra tutti l’adesione ai valori nazionali e l’irreprensibilità della condotta.
L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.
Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 19 gennaio 2017, nn. 5, 6 e 7).
Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.
Riferimenti normativi:

        • Legge n. 123 del 21 aprile 1983
        • Legge n. 91 del 5 febbraio 1992
        • Decreti Legislativi nn. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017
        • Decreto Legge n. 113 del 4 ottobre 2018 (“decreto sicurezza”), convertito dalla Legge n. 132 del 1° dicembre 2018
        • Decreto Legge n. 130 del 21 ottobre 2020, convertito dalla Legge n. 173 del 18 dicembre 2020 (limitatamente all’art. 4, comma 5 del Decreto Legge, relativo ai termini di definizione del procedimento).
2. Requisiti per la richiesta della cittadinanza
        • Residenza nella circoscrizione consolare:
          • Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza;
          • Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della Circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà fornire documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità di domicilio disgiunto;
        • Termini di presentazione: la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio/unione civile se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis; in caso di naturalizzazione avvenuta dopo il matrimonio, i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge italiano. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli minori nati o adottati dai coniugi;
        • Trascrizione del matrimonio/unione civile: se avvenuti all’estero, matrimonio/unione civile devono essere stati trascritti presso il Comune in Italia prima di poter presentare domanda di acquisto della cittadinanza;
        • Validità del matrimonio/unione civile e stabilità del vincolo di coniugio/unione civile: queste devono permanere fino all’adozione del provvedimento di conferimento della cittadinanza. Quindi, al fine della concessione della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non devono essere intervenuti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio/unione civile (separazione personale, divorzio);
        • Assenza:
          a) di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione;
          b) di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;
          c) di condanne per delitti contro la personalità dello Stato;
          d) di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;
        • Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).
        • Pagamento delle tasse e percezioni indicate nella sezione documenti e costi.
3. Documenti

A) Estratto dell’atto di nascita o equivalente: in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana (in Grecia: ληξιαρχική πράξη γέννησης, non c’è bisogno di legalizzazione/apostille).

B) Certificato Penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età) – tranne l’Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana. Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza. In Grecia il certificato penale da richiedere è il “Ποινικό Μητρώο”.

C) Ricevuta del versamento del contributo di Euro 250 a favore del Ministero dell’Interno, con le modalità indicate nella sezione “Costi”.

D) Documento di identità: fotocopia del passaporto in corso di validità (solamente le pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza), oppure carta di identità in corso di validità.

E) Copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi prima dell’istanza. Questo documento può essere inserito al momento della presentazione della domanda alla voce “documento generico” e andrà presentato al momento della convocazione presso gli Uffici Consolari.

NOTA BENE:

          • Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, qualora il richiedente sia un cittadino UE, potrà avvalersi dell’autocertificazione al posto dell’atto di matrimonio e dei certificati di stato di famiglia e di cittadinanza del coniuge/parte dell’unione civile (questi ultimi vengono prodotti dall’Ambasciata).
          • Per le traduzioni, consultare questa pagina.

F) Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

Gli enti certificatori CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) – eventualmente in regime di collaborazione con i locali Istituti Italiani di Cultura – sono esclusivamente l’Università per stranieri di Siena, l’Università per stranieri di Perugia, l’Università Roma Tre e la Società Dante Alighieri.

Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:

        • gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 286/1998 “Testo Unico Immigrazione”,
        • i titolari di permesso di soggiorno UE (o CE) per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo Testo Unico.
4. Procedura

Fase 1 – Registrazione

Il richiedente dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno di cui a questo link.
Si precisa che l’indirizzo e-mail dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda “online” costituisce domicilio eletto (ai sensi dell’art. 47 del Codice Civile). Si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria e-mail in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese le richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno UNICAMENTE tramite canale informatico.

Fase 2 – Inserimento Istanza (Modello AE)

Una volta registrato, il richiedente potrà procedere alla compilazione della domanda “online” e all’inserimento di tutti i documenti richiesti sull’apposito portale del Ministero dell’Interno.
Qualsiasi domanda di carattere tecnico o di contenuto relativa all’istanza “online” dovrà essere risolta rivolgendosi direttamente al Ministero dell’Interno che ha predisposto un servizio di assistenza con FAQ e HelpDesk dedicati.

NOTA BENE:

          • Prima di inserire la domanda “online” si suggerisce di contattare l’ufficio consolare via e-mail all’indirizzo: cancelleria.atene@esteri.it in modo da avere ogni ulteriore ragguaglio da parte dell’Ambasciata.
          • Si raccomanda di scansionare tutte le pagine dei documenti (testo greco e traduzioni fronte/retro se sono presenti timbri o altro sul retro) e caricarle in formato PDF.
          • Dopo il caricamento della domanda si raccomanda di conservare le credenziali di accesso al portale ALI, in quanto esse saranno necessarie anche per ogni singola fase successiva della procedura.

ATTENZIONE: note per la compilazione della domanda “Online” nel modulo di registrazione:

        • vanno inseriti DATA E LUOGO DI NASCITA così come indicati nell’atto di nascita.
        • vanno riportate le GENERALITÀ indicate in atti e documenti formati all’estero dalle competenti Autorità straniere. In caso di discordanze occorre fornire documentazione giustificativa. Se ad esempio il nome è cambiato, occorrerà fornire un certificato di cambio nome e/o cognome, debitamente legalizzato e tradotto.
        • specificare nell’istanza l’eventuale presenza di figli minori del/della richiedente nati da una precedente relazione. Ciò in quanto diviene cittadino italiano anche il figlio minorenne straniero convivente con il genitore alla data in cui quest’ultimo acquista la cittadinanza italiana.

Fase 3 – Verifica Consolare

L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie verifiche.
Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al motivo dell’inammissibilità.
In caso di accettazione della domanda, il richiedente sarà convocato, per via telematica, presso l’Ambasciata per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea in originale, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il portale, nonché per la riscossione o verifica dell’avvenuto pagamento delle percezioni consolari previste.
Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dall’Ambasciata, ad eccezione del passaporto e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.

Fase 4 – Valutazione e termini del procedimento

La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno e si svolgono nell’arco di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda – prorogabili fino al massimo di 36 mesi – per le istanze di cittadinanza presentate a partire dal 20 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della Legge 18 dicembre 2020, n. 173). Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.

Fase 5 – Decreto, notifica e giuramento

Il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata all’e-mail indicata dal richiedente in fase di registrazione.
All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti – previsti dalla normativa nazionale – volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale e l’assenza di condanne.
Tali documenti devono avere data successiva all’adozione del decreto:

        • atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano;
        • certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione “documenti”);
        • certificato di esistenza in vita del coniuge/parte dell’unione civile italiano/a qualora non sia presente all’atto del giuramento.

L’atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l’atto risulta trascritto; il certificato penale si richiede alle Autorità competenti nel Paese di residenza e dovrà essere in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione/apostille e traduzione, come spiegato nella sezione “documenti”.

Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione).
Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi.
È previsto il pagamento della marca da bollo sul decreto.

La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le parole:

“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO”

Gli effetti del giuramento, ovvero l’acquisto della cittadinanza italiana, saranno efficaci a partire dal giorno successivo a quello del giuramento.
Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE e al verbale dell’avvenuto giuramento.

5. Semplificazione amministrativa e costi

Se il richiedente è un cittadino di un Paese UE potrà avvalersi dell’autocertificazione per dichiarare: il possesso della cittadinanza italiana del coniuge/parte dell’unione civile; il vincolo di coniugio/unione civile con cittadino/a italiano/a e la composizione del nucleo familiare.
Le informazioni, i dati e i documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione sono acquisiti d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni richieste (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000).

Costi:

Contributo di Euro 250 a favore del Ministero dell’Interno, da effettuare esclusivamente sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno (ricevuta da inserire nella domanda online): “Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”.

Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Indirizzo della Banca: Viale Europa 175 – 00144 ROMA
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFTdi Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri);
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)

Articoli del Tariffario percezioni consolari da applicare:

        • Autentica di firma sull’istanza: art. 24 (solamente per i cittadini extra-U.E.)
        • Marca da bollo sull’istanza: art. NAA
        • Legalizzazione firma del traduttore: art. 69
        • Copia conforme del documento di identità in corso di validità: art. 71 (laddove il documento non sia in caratteri latini occorre anche la traduzione)
        • Copia conforme della certificazione linguistica: art. 71
        • Conformità’ della traduzione di atti di stato civile e certificati penali: art. 72
        • Marca da bollo sul decreto di cittadinanza: art. NAA
6. Contatti e link utili

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Per l’informativa sul trattamento dei dati personali ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o della sua acquisizione per naturalizzazione clicca qui.