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ELEZIONI POLITICHE 2013 – VOTO DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO

A seguito dell’approvazione parlamentare del disegno di legge di conversione del DL 223/2012, si forniscono le seguenti indicazioni operative per la gestione delle dichiarazioni presentate dagli elettori temporaneamente all’estero ammessi al voto per corrispondenza.

 


 


1. SOGGETTI INTERESSATI
In occasione delle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 sono ammessi a votare all’estero per corrispondenza tre categorie di elettori, specificamente individuate all’art. 2, comma 1, del DL 223/2012:
A) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all’estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;
B) dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all’estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all’estero, secondo quanto attestato dall’Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi e inferiore a dodici mesi, ovvero non siano comunque tenuti ad iscriversi all’AIRE ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonche’, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero, i loro familiari conviventi;
C) professori e ricercatori universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, titolari di incarichi e contratti ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all’estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e non piu’ di dodici mesi che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all’estero da almeno tre mesi, nonche’, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all’estero, i loro familiari conviventi.



 
2. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Per poter esercitare il diritto di voto i cittadini temporaneamente all’estero devono presentare una dichiarazione (da rilasciare riempendo l’apposito modulo qui scaricabile) entro il 20 gennaio 2013 (35mo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia).
Gli elettori di cui alla lettera A e B dell’art. 2, comma 1, del DL presentano la dichiarazione al Comando (o al responsabile della struttura, comunque denominata) o all’Amministrazione di appartenenza, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l’indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l’indirizzo del proprio reparto o dimora all’estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all’estero.
I familiari conviventi dei dipendenti di cui alla lettera B presentano la dichiarazione all’Amministrazione di appartenenza del familiare e unitamente ad essa rendono (ex art. 47 del DPR n. 445/2000) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente.
In particolare, il personale del Ministero della Difesa inserito in un’Addettanza militare ed i propri familiari conviventi presentano la dichiarazione all’Addetto militare di competenza.
Il personale appartenente all’Arma dei Carabinieri in servizio presso le Rappresentanze diplomatico-consolari e coordinato dal Nucleo CC presso il M.A.E., e i familiari conviventi, qualora non iscritti all’A.I.R.E., fanno riferimento per ogni adempimento elettorale alla Rappresentanza di assegnazione.
I dipendenti del Ministero degli Affari Esteri assegnati ad una sede diplomatico-consolare per un periodo maggiore di 3 mesi ed i loro famigliari conviventi (rientrando nella categoria di cui alla lettera B) presentano la dichiarazione direttamente all’Ufficio consolare competente (senza necessita’ di trasmettere le dichiarazioni a questo Ministero e ottenerne attestazioni di servizio).
Poiche’ le Amministrazioni diverse dal Ministero della Difesa non sempre provvedono in tempi utili ad inserire i dati dei dichiaranti di propria competenza autonomamente, si ritiene che gli Uffici consolari possano accettare le dichiarazioni presentate direttamente da parte di tale personale, accertandosi tuttavia che effettivamente il dichiarante sia dipendente dell’Amministrazione alla quale dichiara di appartenere (anche tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ che precisi anche i requisiti di servizio e durata della permanenza all’estero).
.Gli elettori di cui alla lettera C presentano la dichiarazione direttamente all’Ufficio consolare, precisando i loro dati anagrafici ed elettorali (come sopra) ed allegando dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, che attesti l’esistenza delle condizioni di servizio e di permanenza all’estero previsti dalla normativa.
Per quanto attiene agli elettori di cui alle lettere B e C, il modello di dichiarazione è disponibile sul sito www.esteri.it.


 


 


3. GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI
Entro il 25 gennaio 2013 i Comandi e le Amministrazioni di appartenenza degli elettori di cui alla lettera A e B fanno pervenire all’Ufficio consolare i nominativi dei richiedenti, in elenchi distinti per Comune di residenza e comprensivi dei dati anagrafici ed elettorali. Per gli elettori di cui alla lettera B – come gia’ evidenziato – si potra’ procedere anche in assenza di tale comunicazione, qualora le dichiarazioni siano presentate direttamente all’Ufficio consolare accompagnate da idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’.
Si fa presente fin d’ora che i dati relativi agli elettori di cui alla lettera A saranno inseriti nell’apposito applicativo (la relativa funzione sara’ attivata orientativamente il 17 gennaio) dai Comandi di appartenenza dei militari, mentre l’inserimento dei dati relativi agli elettori di cui alle lettere B e C sara’ a cura degli Uffici consolari.
Progressivamente ed entro il 30 gennaio 2013 l’Ufficio consolare trasmette per via telematica, ove possibile per posta elettronica certificata, o per fax a ciascun Comune di residenza dei dichiaranti i nominativi di tutti coloro che hanno presentato domanda per il voto all’estero (COMPRESI I MILITARI DI CUI ALLA LETTERA A), chiedendo l’attestazione, anche cumulativa, della mancanza di cause ostative al godimento dell’elettorato attivo (c.d. nulla-osta).
Entro le successive 24 ore, ciascun Comune invia il nulla osta all’Ufficio consolare.
Una volta ricevuti i “nulla osta” dai Comuni di residenza (ovvero trascorsi 3 giorni dall’invio della richiesta via PEC, non riscontrata dal Comune) l’Ufficio consolare provvede – sempre tramite applicativo – a redigere l’elenco degli elettori temporaneamente all’estero ammessi al voto per corrispondenza.


 


 


4. REVOCA DELLA DICHIARAZIONE
Gli elettori temporaneamente all’estero che hanno presentato la dichiarazione ai fini elettorali possono chiederne la revoca direttamente all’Ufficio consolare mediante espressa dichiarazione datata e sottoscritta dall’interessato che deve pervenire entro il 1 febbraio 2013. L’Ufficio consolare, entro il giorno successivo, trasmette la dichiarazione di revoca al Comune di residenza del dichiarante.