In via generale, per far valere un atto straniero in Italia è necessario che lo stesso sia accompagnato dalla traduzione in lingua italiana e legalizzato a mezzo di una “apostille”.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELLE TRADUZIONI
Documenti emessi in lingua greca
Qualora un atto straniero debba essere fatto valere in Italia, sarà necessario presentare lo stesso alla Cancelleria consolare in originale (o copia conforme all’originale), accompagnato da una traduzione professionale in lingua italiana, ad eccezione di alcuni atti pubblici emessi su moduli standard plurilingue che non necessitano di traduzione, come previsto dal Reg.UE n.1191/2016,.
La Cancelleria consolare di questa Ambasciata non effettua traduzioni, ma certifica solo la conformità della traduzione in italiano al documento in lingua greca.
Per le traduzioni dei documenti è disponibile l’elenco dei traduttori certificati dal Ministero degli Affari Esteri ellenico, considerati quali traduttori ufficiali ai sensi della normativa europea.
Si segnala, inoltre, che in materia di studi (compresi documenti relativi a stato di famiglia, redditi o altro per motivi di studio, ad esempio per l’iscrizione all’università), l’Istituto Italiano di Cultura di Atene (I.I.C.) offre un servizio di traduzioni a pagamento, tramite la società Alba Arabatzi (traduzioni@albaarabatzi.gr). Per maggiori informazioni, si prega di fare riferimento all’I.I.C. e di visionare l’apposita informativa.
L’’I.I.C. offre inoltre un servizio di orientamento agli studi, che fornisce assistenza anche ai fini della presentazione all’Ambasciata della richiesta, e relativa documentazione a corredo, per le dichiarazioni di valore: si potrà quindi contattare l’Ufficio Studi dell’I.I.C. (studi.iicatene@gmail.com).
Si precisa che, ai sensi dell’art.66, lettera c, del Decreto Legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, la conformità della traduzione da parte dell’Ambasciata è gratuita se richiesta per accertati motivi di studio, i quali dovranno essere comprovati da documentazione specifica. Si precisa che tale servizio è reso sia ai cittadini italiani residenti all’estero che a non cittadini.
Si fa presente che, in tutti i casi, l’Ambasciata provvede alla verifica della conformità della traduzione con una tempistica variabile a seconda dell’entità del documento tradotto, della sua complessità e dei carichi di lavoro esistenti al momento dell’arrivo della documentazione. La traduzione dovrà riprodurre il testo originale in tutte le sue parti. L’Ufficio Consolare si riserva il diritto di non accettare la traduzione o di restituirla qualora questa dovesse risultare incompleta o inesatta.
Ove non siano previste esenzioni (ad esempio, per accertati motivi di studio, di previdenza e assistenza sociale), il servizio di conformità di traduzione è soggetto al versamento delle relative tariffe consolari. Il pagamento può essere effettuato sia il giorno dell’appuntamento sia mediante bonifico bancario sul conto corrente dell’Ambasciata d’Italia, secondo gli importi e le modalità descritte nella pagina web tariffe consolari.
Per la conformità di traduzione è necessario fissare un appuntamento con il servizio “legalizzazione” attraverso il portale Prenot@mi.
Il servizio può essere richiesto anche utilizzando il servizio postale. In questo caso il costo della spedizione e del ritiro sono a carico dell’interessato. Se si intende procedere per via postale, la documentazione da presentare è la seguente:
- copia del documento d’identità del richiedente, oppure delega scritta con fotocopia del documento del delegante;
- documentazione originale in greco e relativa traduzione, firmata dal traduttore ufficiale, munita di Apostille e traduzione della stessa, qualora richiesta;
- ricevuta del bonifico effettuato per il pagamento delle tariffe consolari;
- Indicazione dei recapiti telefonici e email per eventuali contatti/comunicazioni.
Il plico contenente tutta la documentazione sopra citata dovrà essere spedito al seguente indirizzo:
- Ambasciata d’Italia
Cancelleria consolare
Odos Sekeri, 2
Kolonaki-Atene 106 74
Quando la documentazione sarà stata perfezionata l’interessato verrà contattato per organizzarne il ritiro a mezzo corriere a carico del ricevente. L’indirizzo per il ritiro è il seguente:
- Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia
Odos Patriarchou Ioakeim, 38,
Kolonaki-Atene 106 75
Al corriere andranno forniti gli orari utili per il ritiro, che sono:
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 9 alle ore 12;
- Mercoledì dalle ore 14 alle ore 17.
Per approfondimenti si veda la pagina: Traduzione e legalizzazione dei documenti – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Laddove l’utente si trovi in Italia e debba tradurre lì un documento dalla lingua greca, già in suo possesso, potrà far rivolgersi a un professionista. Una volta effettuata la traduzione, il traduttore deve attestare personalmente la fedeltà della traduzione all’originale procedendo alla relativa asseverazione dinnanzi a un Tribunale italiano, oppure presso un notaio. In tal caso l’atto non avrà bisogno di alcuna ulteriore formalizzazione da parte di questa Ambasciata. È sempre consigliabile informarsi preventivamente, presso il Tribunale o notaio interessato, sugli eventuali requisiti localmente richiesti per il traduttore e per le modalità tecniche della traduzione.
Documenti emessi in lingua italiana
La Cancelleria consolare di questa Ambasciata non effettua traduzioni.
Per i documenti emessi in lingua italiana che debbano essere tradotti in greco si consiglia di fare riferimento ai traduttori certificati registrati presso il Ministero degli Affari Esteri ellenico. Si suggerisce comunque di verificare preliminarmente con l’Autorità destinataria del documento le condizioni e i requisiti previsti dalla stessa per ricevere l’atto.
Ulteriori informazioni potranno essere eventualmente richieste alla Rete diplomatico-consolare ellenica in Italia.
Documenti emessi in lingua differente da quella greca
In caso di atto emesso da altro Paese, la traduzione dovrà essere svolta direttamente dalla lingua in cui è scritto alla lingua italiana (non sono accettate traduzioni intermedie) e dovrà essere completata con la dichiarazione di conformità dell’Ambasciata/Consolato d’Italia competente per territorio di rilascio. Si suggerisce pertanto di prendere visione del sito web dell’Ambasciata/Consolato d’Italia di riferimento per ogni informazione utile in merito al modo in cui la traduzione deve essere perfezionata.
LEGALIZZAZIONI E APOSTILLE
Documenti stranieri da far valere in Italia
I documenti emessi da uno Stato hanno generalmente bisogno di essere legalizzati per essere utilizzati al di fuori del Paese che li ha rilasciati. Di norma essi vengono legalizzati dal Ministero degli Affari Esteri di quella Nazione, con successiva ulteriore legalizzazione da parte dell’Ambasciata/Consolato d’Italia in loco, al cui sito web si suggerisce di far riferimento per ogni informazione al riguardo.
La Grecia ha aderito alla Convenzione de L’Aja del 1961, pertanto il documento è legalizzato a mezzo di una «apostille» che certifica l’autenticità della firma di un pubblico ufficiale, la qualità del firmatario dell’atto e, se del caso, l’autenticità del sigillo o timbro di cui l’atto è munito (art. 3 della Convenzione).
Gli uffici cui rivolgersi sono le Unità Regionali (“Periferiakès Enotites”, già “Nomarkie”, l’equivalente delle Prefetture italiane) competenti per territorio di rilascio del documento.
Ai sensi della Convenzione bilaterale firmata tra la Grecia e l’Italia (Convenzione di Atene del 1974), la documentazione di stato civile (certificati di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza) rilasciata da uno dei due Stati non si deve legalizzare se si deve presentare alle Autorità dell’altro Stato – a qualsiasi titolo – a condizione che sia stata correttamente firmata, datata e timbrata. La sua traduzione, dovrà comunque essere successivamente vidimata per conformità da parte di questa Ambasciata.
Tutti gli altri documenti (comprese le sentenze di divorzio o altri documenti legali) devono essere sempre muniti di “apostille” e traduzione in lingua italiana, anch’esse da vidimare presso questa Cancelleria consolare, come scritto poco sopra.
Si segnala che, al pari del documento su cui è apposta, anche l’”apostille” in lingua greca deve essere tradotta in lingua italiana e tale traduzione deve essere parimenti sottoposta alla verifica di conformità della traduzione all’originale in greco da parte di questa Ambasciata.
Documenti italiani da far valere in Grecia
Gli atti prodotti in Italia, ad eccezione di quelli relativi allo stato civile, devono essere muniti di “apostille” da richiedere alla Prefettura italiana competente per territorio di rilascio del documento e tradotti in greco. Per chiarimenti sulle procedure è bene consultare l’Ambasciata di Grecia a Roma/Consolati di Grecia sul territorio Italiano, nonché chiedere specifica informazione all’ufficio presso cui il documento dovrà essere consegnato.
Ai sensi della Convenzione bilaterale firmata tra la Grecia e l’Italia (Convenzione di Atene del 1974), la documentazione di stato civile rilasciata da uno dei due Stati (certificati di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza) non si deve legalizzare se si deve presentare alle Autorità dell’altro Stato – a qualsiasi titolo – a condizione che sia stata correttamente firmata, datata e timbrata. Per la traduzione in lingua greca si consiglia di prendere contatto con l’Ambasciata di Grecia a Roma/Consolati di Grecia sul territorio Italiano.
NOTA BENE: l’Ambasciata non può a nessun titolo emettere dichiarazioni o certificazioni in sostituzione dell’”apostille”, né legalizzare in altro modo documenti emessi in Italia.
Approfondimenti ed informazioni più dettagliate sull’argomento possono inoltre essere trovati nelle apposite pagine web sugli atti notarili, sulle legalizzazioni e sulle notifiche del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti/