Premesso che nel modulo di richiesta di passaporto o carta d’identità elettronica il cittadino italiano deve indicare obbligatoriamente l’esistenza di figli minori, siano essi conviventi o meno con il richiedente stesso, si segnala che in accordo alle modifiche normative introdotte con Decreto Legge n. 69/2023, in caso di rilascio del passaporto o carta d’identità in favore del genitore di figli minori l’atto di assenso non è più dovuto. In tali casi il genitore richiedente dovrà dichiarare sotto la sua responsabilità di non essere destinatario di nessun provvedimento di inibitoria al rilascio del passaporto previsto dalla normativa vigente. Tale dichiarazione è contenuta nel modulo di richiesta e deve essere resa indipendentemente dalla nazionalità dell’altro genitore e anche se si tratta di genitore non coniugato, separato o divorziato.
Invece, nel caso di rilascio del passaporto ai figli minori la legge prevede un esplicito consenso al rilascio del documento da parte dell’altro genitore (atto d’assenso). In caso di figli di genitori diversi dovrà essere presentato un atto di assenso per ciascuno dei figli. Esso è valido per sei mesi dalla firma dello stesso.
In caso di decesso di uno dei genitori è sufficiente presentare una copia del certificato di morte, se non già in possesso della Cancelleria Consolare.
L’atto di assenso deve essere firmato in presenza di un funzionario consolare. Se la persona che autorizza non può firmare personalmente di fronte ad un funzionario consolare, dovrà far pervenire alla Cancelleria Consolare l’atto di assenso debitamente compilato e firmato secondo le seguenti modalità:
- se cittadino comunitario: allegando una fotocopia del documento d’identità valido che ne contenga la firma;
- se cittadino non comunitario residente in Grecia: la sua firma sul modulo dovrà essere autenticata da un’Autorità competente (Ufficio consolare onorario, Comune, KEP, Polizia, Notaio, ecc.);
- se cittadino non comunitario non residente in Grecia: la sua firma sul modulo dovrà essere autenticata dall’Autorità competente nel luogo di residenza. Si ricorda che l’autenticazione dovrà essere legalizzata secondo le formalità localmente vigenti.
Nel caso in cui non fosse possibile ottenere l’assenso dell’altro genitore, sarà necessario presentare istanza di emissione di un apposito decreto del Giudice Tutelare. Il Capo della Cancelleria consolare ad Atene esercita le funzioni di Giudice Tutelare per i minori residenti/iscritti A.I.R.E. in Grecia. La documentazione può essere inviata via postale ovvero consegnata a mano, fissando un appuntamento tramite il portale Prenot@mi.
Sia per la richiesta di decreto, sia per il provvedimento stesso (qualunque sia l’esito dello stesso – favorevole o meno) sono dovute talune percezioni consolari, per le quali è possibile consultare questa pagina web.