Sebbene permessa dalla normativa greca, la “maternità surrogata” è una pratica vietata dalla legge italiana.
L’Ambasciata, ricevuto un atto di nascita relativo ad un bambino nato con tale pratica, è tenuta all’avvio in trascrizione del documento al Comune italiano in parallelo alla comunicazione delle particolari circostanze della nascita al Comune stesso e alla Procura della Repubblica competente per territorio, ai fini delle decisioni di dette Amministrazioni, che potrebbero prevedere conseguenze penali gravi per i genitori, nonché – in caso di condanna – la pena accessoria della decadenza della potestà genitoriale per i minori.
Sebbene si comprendano pienamente i desideri della coppia e la speranza riposti in tale metodo di procreazione, si tiene a richiamare la massima attenzione degli interessati sulle possibili conseguenze, da tenere in debita considerazione prima di ogni decisione, stante l’importanza delle possibili ricadute per i genitori e per i minori.