Si sottolinea che nomi e cognomi non possono essere tradotti ma solo traslitterati, ciò in accordo alla “Convenzione di Berna del 13 settembre 1973 relativa all’indicazione dei nomi e dei cognomi nei registri di stato civile” firmata da una serie di Paesi, tra cui la Grecia e l’Italia. Pertanto, ad esempio il nome “Alexandros” (in greco Αλέξανδρος) non può essere tradotto in “Alessandro” e verrà mantenuta la dizione traslitterata direttamente dalla lingua greca. Stesso dicasi, ad esempio, per il nome “Ilektra” (in greco Ηλέκτρα) che non può essere tradotto in “Elettra”, ma verrà mantenuta la dizione traslitterata direttamente dalla lingua greca.
Laddove gli interessati vogliano far valere in Italia un nome o cognome con traslitterazione differente da quella derivante dalla Convenzione di Berna, potranno farsi rilasciare dal Comune greco di nascita il “Modulo standard multilingue – Supporto per la traduzione” previsto dal Reg. UE n. 1191/2016 del 06.07.2016, che riporti l’esatta traslitterazione di nome e cognome da utilizzare nelle traduzioni.
Se il Comune greco non rilasciasse il “Modulo standard multilingue – Supporto per la traduzione” gli interessati sono pregati di mettersi in contatto con la Cancelleria consolare di questa Ambasciata (cancelleria.atene@esteri.it) per la disamina del caso.
Scelta del cognome
La Corte Costituzionale con decisione n. 131 del 27 aprile 2022 ha stabilito che al neonato spettano entrambi i cognomi: paterno e materno. I genitori, nel registrare la nascita del proprio figlio devono decidere di comune accordo l’ordine in cui desiderano i due cognomi vengano riportati sull’atto di nascita, ovvero possono decidere di scegliere che il bambino porti solo uno dei due cognomi.
Si sottolinea che tale norma è applicabile esclusivamente agli atti di nascita formati in Italia, e non a quelli formati presso Autorità estere.