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Divorzio, scioglimento di un’unione civile, scioglimento di una convivenza di fatto

Le sentenze e gli atti notarili di divorzio decisi all’estero non sono automaticamente validi in Italia. Essi devono essere registrati presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune dove risulta trascritto il relativo atto di matrimonio, ai fini della prescritta annotazione a margine dell’atto stesso.

Registrazione in Italia di una sentenza e di un atto notarile di divorzio decisi in Grecia

Può far richiesta di registrazione chiunque ne abbia interesse (anche gli ex coniugi stranieri o i figli).

Documentazione da presentare:

Per le sentenze di divorzio pronunciate anteriormente al 01/03/2001:

  • copia conforme della sentenza di divorzio munita di Apostille de L’Aja del 1961 e tradotta in lingua italiana*;
  • attestato di passaggio in giudicato della sentenza, rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale, munito di Apostille de L’Aja e tradotto in lingua italiana * ( a meno che l’attestazione di passaggio in giudicato e’ gia’ riportata nel corpo della sentenza);
  • istanza di registrazione della sentenza;
  • fotocopia di un documento d’identità del richiedente, in corso di validità.

Per le sentenze pronunciate tra il 01/03/2001 e il 31/07/2022:

  • copia conforme della sentenza di divorzio munita di Apostille de L’Aja del 1961 e tradotta in lingua italiana*;
  • attestato di passaggio in giudicato della sentenza, rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale, munito di Apostille de L’Aja e tradotto in lingua italiana* (a meno che l’attestazione di passaggio in giudicato sia già riportata nel corpo della sentenza);
  • certificato ex art. 39 del Regolamento (CE) n. 2201 del 2003 in originale, rilasciato dal Tribunale che ha pronunciato la sentenza e tradotto in lingua italiana*. Non è necessaria l’Apostille de L’Aja.
  • istanza di registrazione della sentenza;
  • fotocopia di un documento d’identità del richiedente, in corso di validità.

Per le sentenze pronunciate dopo il 01/08/2022:

  • copia conforme della sentenza di divorzio munita di Apostille de L’Aja del 1961 e tradotta in lingua italiana*;
  • attestato di passaggio in giudicato della sentenza, rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale, munito di Apostille de L’Aja e tradotto in lingua italiana* (a meno che l’attestazione di passaggio in giudicato sia già riportata nel corpo della sentenza);
  • certificato “Allegato II” al Regolamento U.E. n. 2019/1111 in originale, rilasciato dal Tribunale che ha pronunciato la sentenza, con traduzione in lingua italiana*. Non è necessaria l’Apostille de L’Aja.
  • istanza di registrazione della sentenza;
  • fotocopia di un documento d’identità del richiedente, in corso di validità.

Per gli scioglimenti di matrimonio con atto notarile (art. 22 Legge greca n. 4509/2017):

  • atto notarile dello scioglimento consensuale in originale, munito di Apostille de L’Aja, tradotto in lingua italiana*;
  • atto di matrimonio in originale con l’annotazione dello scioglimento da richiedersi presso il Comune di registrazione del matrimonio, munito di timbro e firma del funzionario responsabile, e relativa traduzione in lingua italiana*;
  • certificato “Allegato VIII” al Regolamento U.E. n. 2019/1111 in originale, con traduzione in lingua italiana*. Non è necessaria l’Apostille de L’Aja.
  • istanza di registrazione dell’atto;
  • fotocopia di un documento d’identità del richiedente, in corso di validità.

 

(*) Traduzioni

Per le traduzioni consultare questa pagina.

Presentazione della documentazione

La documentazione può essere inviata per posta raccomandata o corriere all’indirizzo dell’Ambasciata d’Italia in Atene (Sekeri 2 – 106 74, Atene) con la dicitura “Per la Cancelleria Consolare”, ovvero presentata personalmente in Cancelleria Consolare (Patriarchou Ioakeim 38 – 106 75, Atene) negli orari di ricezione del pubblico, previo appuntamento con l’Ufficio Stato Civile da fissare mediante il portale Prenot@mi. Se si risiede nell’area in cui è attiva una Sede consolare onoraria si potrà consegnare tutta la documentazione a detto ufficio per l’inoltro alla Cancelleria consolare.

“Divorzio breve”

L’art. 12 del Decreto Legge n. 132/2014 ha introdotto il cosiddetto “divorzio breve”, una procedura semplificata di separazione consensuale, di richiesta congiunta di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazioni, o di divorzio. Tale procedura può essere avviata in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti e di patti di trasferimento patrimoniale.

La procedura di “divorzio breve” può essere avviata unicamente e direttamente in Italia, presso il Comune di residenza di uno dei coniugi o, alternativamente, di trascrizione o iscrizione dell’atto di matrimonio.

Non è pertanto possibile avviare tale procedura presso gli Uffici consolari all’estero.

Scioglimento di un’unione civile

Le cause di scioglimento delle unioni civili sono previste dalla Legge n. 76/2016. Si attira l’attenzione sulla possibilità delle parti di richiedere, anche disgiuntamente, lo scioglimento dell’unione civile con una manifestazione di volontà davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di una delle parti, o del Comune presso cui è iscritta o trascritta la dichiarazione costitutiva dell’unione civile. Nessuna competenza è pertanto individuabile in capo agli Uffici consolari per quanto attiene questa materia.

Scioglimento di una convivenza di fatto

Le cause di scioglimento delle convivenze di fatto sono previste dalla Legge n. 76/2016. In questo caso la fine della convivenza deve essere comunicata all’Ufficio Consolare dal cittadino italiano per la registrazione nel fascicolo personale e le comunicazioni di competenza in Italia. In caso di decisione di scioglimento unilaterale l’Ufficio Consolare è tenuto a notificare all’altra parte convivente, all’ultimo indirizzo noto.