Le sentenze e gli atti notarili di divorzio decisi all’estero non sono automaticamente validi in Italia. Essi devono essere registrati presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune dove risulta trascritto il relativo atto di matrimonio, ai fini della prescritta annotazione a margine dell’atto stesso.
Registrazione in Italia di una sentenza e di un atto notarile di divorzio decisi in Grecia
Può far richiesta di registrazione chiunque ne abbia interesse (anche gli ex coniugi stranieri o i figli).
Documentazione da presentare:
Per le sentenze di divorzio pronunciate anteriormente al 01/03/2001:
- copia conforme della sentenza di divorzio munita di Apostille de L’Aja del 1961 con traduzione in lingua italiana;
- attestato di passaggio in giudicato della sentenza, rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale, munito di Apostille de L’Aja con traduzione in lingua italiana (non necessariο solo se l’attestazione di passaggio in giudicato è già riportata nel corpo della sentenza);
- istanza 1 di trascrizione della sentenza;
- fotocopia di un documento d’identità del richiedente, in corso di validità.
Per le sentenze di divorzio pronunciate tra il 01/03/2001 e il 31/07/2022:
- Certificato previsto dall’Art. 39, Allegato I (Certificato di cui all’articolo 39 sulle decisioni in materia matrimoniale) del Regolamento CE N. 2201/2003 del 27 novembre 2003, rilasciato dal Tribunale che ha pronunciato la sentenza, con traduzione in lingua italiana;
- in presenza di figli minori, anche l’apposito Certificato previsto dall’Art.39, Allegato II (Certificato di cui all’articolo 39 sulle decisioni relative alla responsabilità genitoriale) del regolamento CE N.2201/2003 del 27 novembre 2003, rilasciato dal Tribunale che ha pronunciato la sentenza, con traduzione in lingua italiana;
- atto di matrimonio in originale con l’annotazione del divorzio da richiedersi presso il Comune di registrazione del matrimonio, munito di timbro e firma del funzionario responsabile, con traduzione in lingua italiana;
- istanza 2 di trascrizione di sentenza;
- fotocopia di un documento d’identità del richiedente, in corso di validità.
Per le sentenze di divorzio pronunciate dopo il 01/08/2022:
- Certificato previsto dall’Art. 36, paragrafo 1, lettera a), Allegato II (Certificato concernente le decisioni in materia matrimoniale) del Regolamento UE N. 1111/2019 del 25 giugno 2019 rilasciato dal Tribunale che ha pronunciato la sentenza, con traduzione in lingua italiana;
- in presenza di figli minori, anche il Certificato previsto dall’Art. 36, paragrafo 1, lettera b), Allegato III (Certificato concernente le decisioni in materia di responsabilità genitoriale) del regolamento UE N. 1111/2019 del 25 giugno 2019 rilasciato dal Tribunale che ha pronunciato la sentenza, con traduzione in lingua italiana;
- atto di matrimonio in originale con l’annotazione del divorzio da richiedersi presso il Comune di registrazione del matrimonio, munito di timbro e firma del funzionario responsabile, con traduzione in lingua italiana;
- istanza 3 di trascrizione di sentenza;
- fotocopia di un documento d’identità del richiedente, in corso di validità.
Scoglimento di matrimonio con atto notarile
Per gli scioglimenti di matrimonio con atto notarile (art. 22 Legge greca n. 4509/2017) dal 22/12/2017 al 31/07/2022
- Certificato previsto dall’Art. 39, Allegato I (Certificato di cui all’articolo 39 sulle decisioni in materia matrimoniale) del Regolamento CE N. 2201/2003 del 27 novembre 2003, rilasciato dal notaio che ha redatto l’atto, con traduzione in lingua italiana;
- in presenza di figli minori, anche l’apposito Certificato previsto dall’Art.39, Allegato II (Certificato di cui all’articolo 39 sulle decisioni relative alla responsabilità genitoriale) del regolamento CE N.2201/2003 del 27 novembre 2003, rilasciato dal notaio che ha redatto l’atto, con traduzione in lingua italiana;
- atto di matrimonio in originale con l’annotazione del divorzio da richiedersi presso il Comune di registrazione del matrimonio, munito di timbro e firma del funzionario responsabile, con traduzione in lingua italiana;
- istanza 4 di trascrizione di divorzio consensuale;
- fotocopia di un documento d’identità del richiedente.
Per gli scioglimenti di matrimonio con atto notarile (art. 22 Legge greca n. 4509/2017) dopo il 01/08/2022:
- Certificato previsto dall’Art. 66, paragrafo 1, lettera a), Allegato VIII (Certificato concernente un atto pubblico o un accordo in materia di divorzio o separazione personale) del Regolamento UE N. 1111/2019 del 25 giugno 2019 rilasciato dal notaio che ha redatto l’atto, con traduzione in lingua italiana;
- in presenza di figli minori, anche il Certificato previsto dall’Art. 66, paragrafo 1, lettera b), Allegato IX (Certificato concernente un atto pubblico o un Accordo in materia di responsabilità genitoriale) del regolamento UE N. 1111/2019 del 25 giugno 2019 rilasciato dal notaio che ha redatto l’atto, con traduzione in lingua italiana;
- atto di matrimonio in originale con l’annotazione dello scioglimento da richiedersi presso il Comune di registrazione del matrimonio, munito di timbro e firma del funzionario responsabile, con traduzione in lingua italiana;
- istanza 5 di trascrizione di divorzio consensuale;
- fotocopia di un documento d’identità del richiedente.
NOTE:
Per le traduzioni consultare questa pagina.
In riferimento alle traduzioni degli allegati in lingua italiana, si raccomanda di utilizzare i modelli Ufficiali, ai sensi dei Regolamenti CE n.2201/2003 e UE n.1111/2019, che è possibile visualizzare qui.
Presentazione della documentazione
La documentazione può essere inviata per posta raccomandata o corriere all’indirizzo dell’Ambasciata d’Italia in Atene (Sekeri 2 – 106 74, Atene) con la dicitura “Per la Cancelleria Consolare”, ovvero presentata personalmente in Cancelleria Consolare (Patriarchou Ioakeim 38 – 106 75, Atene) negli orari di ricezione del pubblico, previo appuntamento con l’Ufficio Stato Civile da fissare mediante il portale Prenot@mi. Se si risiede nell’area in cui è attiva una Sede consolare onoraria si potrà consegnare tutta la documentazione a detto ufficio per l’inoltro alla Cancelleria consolare.
“Divorzio breve”
L’art. 12 del Decreto Legge n. 132/2014 ha introdotto il cosiddetto “divorzio breve”, una procedura semplificata di separazione consensuale, di richiesta congiunta di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazioni, o di divorzio. Tale procedura può essere avviata in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti e di patti di trasferimento patrimoniale.
La procedura di “divorzio breve” può essere avviata unicamente e direttamente in Italia, presso il Comune di residenza di uno dei coniugi o, alternativamente, di trascrizione o iscrizione dell’atto di matrimonio.
Non è pertanto possibile avviare tale procedura presso gli Uffici consolari all’estero.
Scioglimento di un’unione civile
Le cause di scioglimento delle unioni civili sono previste dalla Legge n. 76/2016. Si attira l’attenzione sulla possibilità delle parti di richiedere, anche disgiuntamente, lo scioglimento dell’unione civile con una manifestazione di volontà davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di una delle parti, o del Comune presso cui è iscritta o trascritta la dichiarazione costitutiva dell’unione civile. Nessuna competenza è pertanto individuabile in capo agli Uffici consolari per quanto attiene questa materia.
Scioglimento di una convivenza di fatto
Le cause di scioglimento delle convivenze di fatto sono previste dalla Legge n. 76/2016. In questo caso la fine della convivenza deve essere comunicata all’Ufficio Consolare dal cittadino italiano per la registrazione nel fascicolo personale e le comunicazioni di competenza in Italia. In caso di decisione di scioglimento unilaterale l’Ufficio Consolare è tenuto a notificare all’altra parte convivente, all’ultimo indirizzo noto.