Il cambiamento del nome e/o del cognome è consentito esclusivamente a seguito di provvedimento del Prefetto territorialmente competente e solo in presenza di motivazioni particolari, adeguatamente circostanziate e documentate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Esiste però anche la possibilità di correggere nomi e/o cognomi. La casistica è notevole e – se non compresa nei casi qui sotto riportati – si consiglia di scrivere una dettagliata email all’indirizzo ambatene.consolare@esteri.it in cui occorre riportare ogni utile informazione sul proprio caso per la valutazione da parte dell’Ufficio consolare.
CAMBIO DI NOME/COGNOME
Ai sensi dell’art. 88 e seguenti del DPR n. 396/2000, così come modificati dal D.P.R. 13 marzo 2012, n. 54, per modificare il proprio nome o cognome la persona interessata, deve farne domanda al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Il cittadino italiano residente nella circoscrizione consolare dell’Ambasciata d’Italia in Atene e iscritto all’AIRE può, in alternativa, presentare la domanda presso la Cancelleria Consolare, per il successivo inoltro alla Prefettura di riferimento.
Le domande devono essere presentate previo appuntamento da fissare attraverso il portale Prenot@mi con l’Ufficio di Stato Civile della Cancelleria consolare o presso i Consolati Onorari.
L’istanza va motivata con solide, autentiche e riscontrabili motivazioni. Si consiglia di allegare ogni documento che possa supportare la richiesta.
La domanda può essere presentata per:
- cambio nome,
- cambio cognome,
- cambio nome di un minorenne,
- cambio cognome di un minorenne.
Il giorno dell’appuntamento l’istante dovrà produrre la seguente documentazione:
- modulo di richiesta (formulario da reperire sul sito della competente Prefettura);
- documento d’identità/riconoscimento italiano (passaporto o CIE);
- documento d’identità straniero, se in possesso di altra cittadinanza;
- ricevuta di pagamento dell’imposta di bollo pari a € 16,00 come di seguito:
BENEFICIARIO: Ministero dell’Economia e delle Finanze
IBAN: IT79Z0100003245BE00000000QK
BIC: BITAITRRENT
CAUSALE: ‘codice fiscale del contribuente’ – Bollo su istanza Prefettura – anno di riferimento (AAAA) oppure mese/anno (MM/AAAA)
Sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo le istanze di cambiamento di nomi e cognomi presentate perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine naturale. (art. 93 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
Il procedimento di cambiamento del nome e/o del cognome è di esclusiva competenza della Prefettura territorialmente competente in Italia.
La Cancelleria Consolare non ha poteri decisionali né di intervento, né contezza dei tempi di lavorazione, che dipendono unicamente dall’Autorità prefettizia.
La procedura si compone delle seguenti fasi:
- Trasmissione dell’istanza – La Cancelleria Consolare invia la pratica alla Prefettura competente che risponderà con un provvedimento di accettazione, accettazione condizionata o rifiuto.
- Affissione e pubblicazione – In caso di accettazione, viene rilasciato un decreto autorizzativo che sarà pubblicato sull’Albo consolare per un periodo (spesso 30 giorni) per eventuali opposizioni.
- Decreto definitivo e trascrizione
Dopo il periodo di pubblicazione e l’eventuale mancata opposizione, la Prefettura emette il decreto definitivo. Il richiedente deve poi far trascrivere il decreto nel registro di stato civile presso il Comune italiano competente.
RETTIFICA DEL NOME/COGNOME PER CITTADINI NATI IN GRECIA
Ai sensi degli art. 98 e 99 del DPR n. 396/2000, per rettificare il proprio nome e/o cognome (in quanto già trascritto o traslitterato in modo erroneo) la persona nata in Grecia ed iscritta all’AIRE deve presentare una domanda alla Cancelleria consolare.
I genitori possono usare questo modello per la richiesta di rettifica di nome e/o cognome di figli minorenni.
Le domande devono essere presentate in Cancelleria consolare previo appuntamento da fissare attraverso il portale Prenot@mi con l’Ufficio di Stato Civile o presso i Consolati Onorari.
Alla domanda va allegato atto integrale di nascita in originale, (Πρωτότυπη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης), da richiedersi presso il Comune di nascita (e non ricevuto per fax/email tramite KEP) e traduzione dell’atto in lingua italiana.
RIPRISTINO DEL COGNOME ATTRIBUITO ALLA NASCITA
Ai sensi delle Circolari del Ministero dell’Interno n. 397/2008 e 4/2010 e della Sentenza della Corte Costituzionale n.286 dell’08.11.2016, è possibile richiedere il ripristino del cognome originario attribuito alla nascita.
Tali disposizioni si applicano esclusivamente ai cittadini italiani nati all’estero, in possesso dalla nascita di doppia cittadinanza italiana e del paese straniero, il cui cognome, attribuito dallo Stato estero di nascita e di appartenenza, sia stato rettificato d’ufficio all’atto della trascrizione ai sensi dell’art. 98, comma 2 D.P.R. 396/2000 in applicazione della norma che prevedeva l’attribuzione del solo cognome paterno.
I cittadini interessati possono presentare tramite la Cancelleria consolare apposita istanza al Comune italiano dove l’atto è stato trascritto, corredata dai seguenti documenti:
- istanza di ripristino cognome
- nuovo atto/certificato di nascita, tradotto in lingua italiana nel quale le generalità siano riportate come indicate nei documenti d’identità di cui sono titolari;
- copia del proprio documento d’identità.
In caso di richiesta relativa a minori, è necessario allegare la dichiarazione congiunta dei genitori, attestante la volontà comune di attribuire al figlio il cognome originario.
Si precisa che tali istanze saranno trattate ai sensi dell’art. 98, comma 2 del D.P.R. 396/2000, con correzione diretta da parte dell’ufficiale di stato civile del Comune dove si trova trascritto l’atto.
Per quanto riguarda la tipologia di atto di nascita da presentare e le modalità di perfezionamento (apostille/legalizzazione e traduzione in italiano), si rinvia alla sezione dedicata alla “nascita”.