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Traduzione e legalizzazione dei documenti

TRADUZIONI

Documenti emessi in lingua greca

Un atto straniero che debba valere in Italia deve essere accompagnato da una traduzione in italiano, certificata conforme dalla rappresentanza diplomatico/consolare competente o da un traduttore ufficiale, ad eccezione, ai sensi del Reg. Ue n. 1191/2016, di alcuni atti pubblici emessi su moduli standard plurilingue che non necessitano di traduzione.

La Cancelleria consolare di questa Ambasciata non effettua traduzioni.

Per le traduzioni dei documenti è disponibile l’elenco dei traduttori certificati registrati presso il Ministero degli Affari Esteri ellenico.

Si segnala, inoltre, che, in materia di studi, l’Istituto Italiano di Cultura di Atene offre un servizio di traduzioni a pagamento. Per maggiori informazioni, si prega di fare riferimento all’I.I.C.

Si fa presente che, in tutti i casi, l’Ambasciata provvede alla verifica della conformità della traduzione con una tempistica variabile a seconda dell’entità del documento tradotto, della sua complessità e dei carichi di lavoro esistenti al momento dell’arrivo della documentazione in Ambasciata. La traduzione dovrà riprodurre il testo originale in tutte le sue parti. L’Ufficio Consolare si riserva il diritto di non accettare la traduzione o di restituirla qualora questa dovesse risultare incompleta o inesatta.

Laddove l’utente si trovi in Italia e debba tradurre un documento dalla lingua greca, già in suo possesso, potrà anche richiedere la traduzione ad un traduttore giurato iscritto all’albo dei traduttori presso un Tribunale italiano. In tal caso l’atto non avrà bisogno di alcuna ulteriore formalizzazione da parte di questa Ambasciata.

Documenti emessi in lingua italiana

La Cancelleria consolare di questa Ambasciata non effettua traduzioni.

Per i documenti emessi in lingua italiana che debbano essere tradotti in greco si consiglia di fare riferimento ai traduttori certificati registrati presso il Ministero degli Affari Esteri ellenico. Si suggerisce comunque di verificare preliminarmente con l’Autorità destinataria del documento le condizioni e i requisiti previsti dalla stessa per ricevere l’atto.

Ulteriori informazioni potranno essere eventualmente richieste alla Rete diplomatico-consolare ellenica in Italia.

Documenti emessi in lingua differente da quella greca

In caso di atto emesso da altro Paese, la traduzione dovrà essere svolta direttamente dalla lingua in cui è scritto alla lingua italiana (non sono accettate traduzioni intermedie) e dovrà essere completata con la legalizzazione di conformità dell’Ambasciata/Consolato d’Italia competente per territorio di rilascio, a meno che non sia prevista l’apostille di tale Paese anche per le traduzioni. Si suggerisce di prendere visione del sito web dell’Ambasciata/Consolato d’Italia competente per territorio di rilascio per ogni ulteriore informazione in merito al modo in cui la traduzione deve essere perfezionata.

Laddove l’utente si trovi in Italia e debba tradurre un documento, già in suo possesso, da lingua diversa da quella greca, potrà richiedere la traduzione ad un traduttore giurato iscritto all’albo dei traduttori presso un Tribunale italiano. In tal caso l’atto non avrà bisogno di alcuna ulteriore formalizzazione da parte dell’Ambasciata/Consolato d’Italia competente per territorio di rilascio del documento stesso.

LEGALIZZAZIONI E APOSTILLE
  • Documenti stranieri o greci da far valere in Italia

I documenti emessi da uno Stato hanno generalmente bisogno di essere legalizzati per essere utilizzati al di fuori del Paese che li ha rilasciati. Di norma essi vengono legalizzati dal Ministero degli Affari Esteri di quella Nazione, con successiva ulteriore legalizzazione da parte dell’Ambasciata/Consolato d’Italia in loco, al cui sito web si suggerisce di far riferimento per ogni informazione al riguardo.

La Grecia ha aderito alla Convenzione de L’Aja del 1961, pertanto il documento è legalizzato a mezzo di una «apostille» che certifica l’autenticità della firma di un pubblico ufficiale, la qualità del firmatario dell’atto e, se del caso, l’autenticità del sigillo o timbro di cui l’atto è munito (art. 3 della Convenzione).

Gli uffici cui rivolgersi sono le Unità Regionali (“Periferiakès Enotites”, già “Nomarkie”, l’equivalente delle Prefetture italiane) competenti per territorio di rilascio del documento.

 

Ai sensi della Convenzione bilaterale firmata tra la Grecia e l’Italia (Convenzione di Atene del 1974), la documentazione di stato civile (certificati di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza) rilasciata da uno dei due Stati non si deve legalizzare se si deve presentare alle Autorità dell’altro Stato – a qualsiasi titolo – a condizione che sia stata correttamente firmata, datata e timbrata. La sua traduzione, dovrà poi essere vidimata per conformità da parte di questa Ambasciata.

Tutti gli altri documenti (comprese le sentenze di divorzio o altri documenti legali) devono essere muniti di “apostille” e traduzione in lingua italiana, anch’esse da vidimare presso questa Cancelleria consolare, come scritto poco sopra.

  • Documenti italiani da far valere in Grecia

Gli atti prodotti in Italia devono essere muniti di “apostille” da richiedere alla Prefettura italiana competente per territorio di rilascio del documento e tradotti in greco. Per chiarimenti sulle procedure è bene consultare l’Ambasciata di Grecia a Roma/Consolati di Grecia sul territorio Italiano, nonché chiedere specifica informazione all’ufficio presso cui il documento dovrà essere consegnato.

Ai sensi della Convenzione bilaterale firmata tra la Grecia e l’Italia (Convenzione di Atene del 1974), la documentazione di stato civile rilasciata da uno dei due Stati (certificati di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza) non si deve legalizzare se si deve presentare alle Autorità dell’altro Stato – a qualsiasi titolo – a condizione che sia stata correttamente firmata, datata e timbrata. Per la traduzione in lingua greca si consiglia di prendere contatto con l’Ambasciata di Grecia a Roma/Consolati di Grecia sul territorio Italiano.

NOTA BENE: l’Ambasciata non può a nessun titolo emettere dichiarazioni o certificazioni in sostituzione dell’apostille, né legalizzare in altro modo documenti emessi in Italia.

Approfondimenti ed informazioni più dettagliate sull’argomento possono inoltre essere trovati nelle apposite pagine web sugli atti notarili, sulle legalizzazioni e sulle notifiche del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti/