Il cambio di nome e/o cognome in Italia avvengono solamente a seguito di decisione del Prefetto competente e per particolari, circostanziati motivi.
Esiste però anche la possibilità di correggere nomi e/o cognomi. La casistica è notevole e – se non compresa nei casi qui sotto riportati – si consiglia di scrivere una dettagliata email all’indirizzo ambatene.consolare@esteri.it in cui occorre riportare ogni utile informazione sul proprio caso per la valutazione da parte dell’Ufficio consolare.
Cambio di nome/cognome
Ai sensi dell’art. 88 e seguenti del DPR n. 396/2000, per modificare il proprio nome o cognome la persona interessata, che deve essere iscritta all’AIRE, deve presentare una domanda alla Cancelleria consolare che, una volta perfezionata, la invierà alla Prefettura competente. Le domande devono essere presentate previo appuntamento da fissare attraverso il portale Prenot@mi con l’Ufficio di Stato Civile della Cancelleria consolare o presso i Consolati Onorari.
L’istanza va motivata con solide, autentiche e riscontrabili motivazioni. Si consiglia di allegare ogni documento che possa supportare la richiesta.
La domanda può essere presentata per: cambio nome, cambio cognome, cambio nome di un minorenne, cambio cognome di un minorenne.
Nella domanda si deve:
- indicare la modifica che si vuole apportare al nome e/o cognome;
- spiegare le ragioni alla base della richiesta di modifica;
- indicare il proprio indirizzo di residenza in Grecia e la composizione del proprio nucleo famigliare;
- allegare copia del proprio passaporto o carta di identità (quelli del minore e di entrambi i genitori in caso di richiesta di cambio nome/cognome di un minorenne).
La domanda dovrà essere firmata presso la Cancelleria consolare, che autenticherà la firma del/dei richiedente/i. La procedura si compone di tre fasi: ricezione e invio della richiesta; ricezione del decreto di autorizzazione all’affissione dell’avviso all’albo consolare; ricezione del decreto definitivo di cambio di nome/cognome.
Il servizio è soggetto al versamento dell’imposta di bollo pari a € 16,00 da effettuarsi come di seguito:
BENEFICIARIO: Ministero dell’Economia e delle Finanze
IBAN: IT79Z0100003245BE00000000QK
BIC: BITAITRRENT
CAUSALE: “codice fiscale del contribuente” – Bollo su istanza Prefettura – anno di riferimento (AAAA) oppure mese/anno (MM/AAAA)
Sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo le istanze di cambiamento di nomi e cognomi presentate perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine naturale. (art. 93 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
Rettifica del nome/cognome per cittadini nati in Grecia
Ai sensi degli art. 98 e 99 del DPR n. 396/2000, per rettificare il proprio nome e/o cognome (in quanto già trascritto o traslitterato in modo erroneo) la persona nata in Grecia ed iscritta all’AIRE deve presentare una domanda alla Cancelleria consolare.
I genitori possono usare questo modello per la richiesta di rettifica di nome e/o cognome di figli minorenni.
Le domande devono essere presentate in Cancelleria consolare previo appuntamento da fissare attraverso il portale Prenot@mi con l’Ufficio di Stato Civile o presso i Consolati Onorari.
Alla domanda va allegato atto integrale di nascita in originale, (Πρωτότυπη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης), da richiedersi presso il Comune di nascita (e non ricevuto per fax/email tramite KEP) e traduzione dell’atto in lingua italiana.
Ripristino del cognome attribuito alla nascita
Ai sensi delle Circolari del Ministero dell’Interno n. 397/2008 e 4/2010 e della Sentenza della Corte Costituzionale n.286 dell’08.11.2016, è possibile richiedere il ripristino del cognome originario attribuito alla nascita.
Tali disposizioni si applicano esclusivamente ai soggetti nati all’estero in possesso dalla nascita di doppia cittadinanza italiana e del paese straniero, o con cittadinanza italiana successivamente riconosciuta per derivazione, ai quali l’ufficiale dello stato civile abbia corretto il cognome alla trascrizione.
I cittadini interessati possono presentare tramite la Cancelleria consolare apposita istanza al Comune italiano dove l’atto è stato trascritto, corredata dai seguenti documenti:
- istanza di ripristino cognome
- nuovo atto/certificato di nascita, tradotto in lingua italiana nel quale le generalità siano riportate come indicate nei documenti d’identità di cui sono titolari;
- copia del proprio documento d’identità.
In caso di richiesta relativa a minori, è necessario allegare la dichiarazione congiunta dei genitori, attestante la volontà comune di attribuire al figlio il cognome originario.
Si precisa che tali istanze saranno trattate ai sensi dell’art. 98, comma 2 del D.P.R. 396/2000, con correzione diretta da parte dell’ufficiale di stato civile del Comune dove si trova trascritto l’atto.
Per quanto riguarda la tipologia di atto di nascita da presentare e le modalità di perfezionamento (apostille/legalizzazione e traduzione in italiano), si rinvia alla sezione dedicata alla “nascita”